Il
certificato di avvenuto smaltimento è la certificazione che attesta l’avvenuto
certificato di avvenuto smaltimento è la certificazione che attesta l’avvenuto
smaltimento
dei rifiuti. La gestione dei rifiuti – come noto – si fonda sul principio di
dei rifiuti. La gestione dei rifiuti – come noto – si fonda sul principio di
cooperazione
e responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. Il produttore del rifiuto
e responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. Il produttore del rifiuto
avrebbe una
posizione di garanzia in relazione al corretto esito della gestione e quindi,
in
posizione di garanzia in relazione al corretto esito della gestione e quindi,
in
buona
sostanza, obblighi di vigilanza sullo svolgimento delle operazioni da parte dei
sostanza, obblighi di vigilanza sullo svolgimento delle operazioni da parte dei
soggetti
affidatari dei rifiuti. L’esistenza della responsabilità concorrente del
produttore
affidatari dei rifiuti. L’esistenza della responsabilità concorrente del
produttore
estesa fino
al punto di garantire la corretta conclusione del ciclo gestionale è stata
oggetto
al punto di garantire la corretta conclusione del ciclo gestionale è stata
oggetto
di dispute
giurisprudenziali.
giurisprudenziali.
La
sussistenza della posizione di garanzia in capo al produttore dei rifiuti in
ordine alla
sussistenza della posizione di garanzia in capo al produttore dei rifiuti in
ordine alla
corretta
gestione degli stessi appare chiaramente nell’economia del D.Lgs 152/06
gestione degli stessi appare chiaramente nell’economia del D.Lgs 152/06
nell’ipotesi
di smaltimento dei rifiuti preceduta da stoccaggio intermedio. Recita l’art.
di smaltimento dei rifiuti preceduta da stoccaggio intermedio. Recita l’art.
188, comma 4
: “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni di
: “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni di
raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate
rispettivamente ai punti D
13, D 14,
D 15 dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità
dei
D 15 dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità
dei
produttori
dei rifiuti per il corretto smaltimento e’ esclusa a condizione che questi
ultimi, oltre al
dei rifiuti per il corretto smaltimento e’ esclusa a condizione che questi
ultimi, oltre al
formulario
di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di
avvenuto
di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di
avvenuto
smaltimento
rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai
punti da D 1 a
rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai
punti da D 1 a
D 12 del
citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto
del
citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto
del
Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le
responsabilità da
dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le
responsabilità da
attribuire
all’intermediario dei rifiuti”.
all’intermediario dei rifiuti”.
La norma,
oltre a sottolineare la responsabilità del produttore, chiarisce che gli
obblighi
oltre a sottolineare la responsabilità del produttore, chiarisce che gli
obblighi
di controllo
e vigilanza si perpetuano anche quando i rifiuti sostano in siti intermedi di
e vigilanza si perpetuano anche quando i rifiuti sostano in siti intermedi di
stoccaggio.
In tali evenienze – tra l’altro sempre più usuali – l’affidamento del carico al
In tali evenienze – tra l’altro sempre più usuali – l’affidamento del carico al
sito
intermedio non garantisce i produttori circa la corretta gestione futura.
intermedio non garantisce i produttori circa la corretta gestione futura.
Gli obblighi
di controllo gravanti in capo al garante detentore / produttore possono
di controllo gravanti in capo al garante detentore / produttore possono
essere
validamente trasferiti ad altri soggetti, coinvolti nella gestione dei rifiuti.
E nel
validamente trasferiti ad altri soggetti, coinvolti nella gestione dei rifiuti.
E nel
caso il
titolare originario della posizione di garanzia, dal momento che ha
correttamente
titolare originario della posizione di garanzia, dal momento che ha
correttamente
trasferito
rifiuto e poteri di disposizione, ne resta liberato. A tal fine il produttore è
rifiuto e poteri di disposizione, ne resta liberato. A tal fine il produttore è
tenuto a
controllare la sussistenza di una valida autorizzazione in capo al soggetto che
controllare la sussistenza di una valida autorizzazione in capo al soggetto che
prende in
carico i rifiuti, nonché l’effettiva consegna degli stessi a tale soggetto
tramite il
carico i rifiuti, nonché l’effettiva consegna degli stessi a tale soggetto
tramite il
formulario
di identificazione. Per di più, il produttore ha l’obbligo di accertarsi non
solo
di identificazione. Per di più, il produttore ha l’obbligo di accertarsi non
solo
del
conferimento all’impianto intermedio, ma anche dello smaltimento definitivo
conferimento all’impianto intermedio, ma anche dello smaltimento definitivo
all’impianto
finale. Pertanto, oltre alla quarta copia del formulario, il produttore
finale. Pertanto, oltre alla quarta copia del formulario, il produttore
dovrebbe
ricevere anche il certificato di avvenuto smaltimento.
ricevere anche il certificato di avvenuto smaltimento.
Solo qualora
siano rispettate tutte queste condizioni, il produttore – garante originario
siano rispettate tutte queste condizioni, il produttore – garante originario
può
spogliarsi della detenzione dei rifiuti e trasferire ad altro detentore
qualificato la
spogliarsi della detenzione dei rifiuti e trasferire ad altro detentore
qualificato la
responsabilità.
Il problema
che in questo momento assilla operatori e giuristi è che il Decreto
Ministeriale
che in questo momento assilla operatori e giuristi è che il Decreto
Ministeriale
che dovrebbe
definire le modalità di emissione del certificato di avvenuto smaltimento
definire le modalità di emissione del certificato di avvenuto smaltimento
ancora non è
stato emanato. Inevitabilmente, si crea una situazione spiacevole: le
stato emanato. Inevitabilmente, si crea una situazione spiacevole: le
imprese di
smaltimento sono riluttanti a rilasciare il certificato di avvenuto
smaltimento,
smaltimento sono riluttanti a rilasciare il certificato di avvenuto
smaltimento,
trincerandosi
dietro la carenza del Decreto attuativo.
dietro la carenza del Decreto attuativo.
Si
determina, alla fine dei conti, una condizione di incertezza e disordine. In
linea di
determina, alla fine dei conti, una condizione di incertezza e disordine. In
linea di
principio il
produttore può giustamente pretendere il certificato di avvenuto smaltimento
produttore può giustamente pretendere il certificato di avvenuto smaltimento
per
esonerarsi da responsabilità e tale documentazione risponde ad esigenze di
chiarezza
esonerarsi da responsabilità e tale documentazione risponde ad esigenze di
chiarezza
e
tracciabilità imposte dalla normativa dei rifiuti. Ma di contro i siti di
smaltimento non
tracciabilità imposte dalla normativa dei rifiuti. Ma di contro i siti di
smaltimento non
sono
obbligati a rilasciare il certificato di avvenuto smaltimento in base alla
normativa di
obbligati a rilasciare il certificato di avvenuto smaltimento in base alla
normativa di
settore.
Il
produttore è quindi costretto a rimedi preventivi. Una soluzione valida
potrebbe essere
produttore è quindi costretto a rimedi preventivi. Una soluzione valida
potrebbe essere
la
previsione in sede contrattualistica dell’obbligo del gestore del sito
intermedio o
previsione in sede contrattualistica dell’obbligo del gestore del sito
intermedio o
direttamente
il gestore dell’impianto di destino a rilasciare il certificato di avvenuto
il gestore dell’impianto di destino a rilasciare il certificato di avvenuto
smaltimento
con l’indicazione della quantità del rifiuto smaltito, pena la revoca
con l’indicazione della quantità del rifiuto smaltito, pena la revoca
dell’incarico.
E ciò, senza dirlo, fintanto che non venga emanato il Decreto ministeriale
E ciò, senza dirlo, fintanto che non venga emanato il Decreto ministeriale
atteso. Si
badi, l’osservanza di tale obbligo è vincolante nei rapporti tra le parti e non
al di
badi, l’osservanza di tale obbligo è vincolante nei rapporti tra le parti e non
al di
fuori. Un
organo di vigilanza, tanto per chiarire, non potrebbe pretendere il certificato
in
organo di vigilanza, tanto per chiarire, non potrebbe pretendere il certificato
in
sede di
controllo ed impartire sanzioni a riguardo.
controllo ed impartire sanzioni a riguardo.
Nell’ipotesi
in cui si tratti di spedizione transfrontaliera di rifiuti, il discorso si
semplifica
in cui si tratti di spedizione transfrontaliera di rifiuti, il discorso si
semplifica
notevolmente.
La normativa comunitaria (Regol. 1013/2006 Ce) impone con chiarezza
La normativa comunitaria (Regol. 1013/2006 Ce) impone con chiarezza
l’obbligo
del certificato di avvenuto smaltimento da inviarsi non oltre trenta giorni dal
del certificato di avvenuto smaltimento da inviarsi non oltre trenta giorni dal
completamento
delle operazioni di smaltimento e comunque non oltre un anno dal
delle operazioni di smaltimento e comunque non oltre un anno dal
ricevimento
dei rifiuti. Deve essere inviato alle autorità e al notificatore. Il produttore
dei rifiuti. Deve essere inviato alle autorità e al notificatore. Il produttore
potrebbe ben
chiedere, quindi, il certificato di avvenuto smaltimento emesso
chiedere, quindi, il certificato di avvenuto smaltimento emesso
dall’impianto
di smaltimento tedesco, anzi potrebbe pretenderlo pur in assenza di una
di smaltimento tedesco, anzi potrebbe pretenderlo pur in assenza di una
convenzione
tra le parti e, a norma del diritto comunitario, l’impianto di destino è tenuto
tra le parti e, a norma del diritto comunitario, l’impianto di destino è tenuto
a
trasmetterlo.
trasmetterlo.
Sembra
opportuno in ogni caso rammentare che, sebbene la quarta copia del formulario
opportuno in ogni caso rammentare che, sebbene la quarta copia del formulario
(o i
documenti di accompagnamento previsti dalla normativa comunitaria) e il
certificato
documenti di accompagnamento previsti dalla normativa comunitaria) e il
certificato
di avvenuto
smaltimento rappresentino documenti assai significativi ai fini dell’esonero
smaltimento rappresentino documenti assai significativi ai fini dell’esonero
da
responsabilità, gli elementi del dolo e della colpa coprono una posizione
rilevante
responsabilità, gli elementi del dolo e della colpa coprono una posizione
rilevante
nella
valutazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione. E,
pertanto,
valutazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione. E,
pertanto,
anche a
fronte di documentazione regolare potrebbe esservi un riconoscimento di
fronte di documentazione regolare potrebbe esservi un riconoscimento di
responsabilità
in capo al soggetto. Per di più l’omissione verifiche necessarie per dolo o
in capo al soggetto. Per di più l’omissione verifiche necessarie per dolo o
colpa
impedisce che il garante originario si liberi da responsabilità , con la
conseguenza
impedisce che il garante originario si liberi da responsabilità , con la
conseguenza
che potrebbe
essere chiamato a rispondere per gli illeciti commessi da coloro che hanno
essere chiamato a rispondere per gli illeciti commessi da coloro che hanno
ricevuto i
rifiuti.
rifiuti.
Fonte: ambientelegale.it
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