Il
certificato di avvenuto smaltimento è la certificazione che attesta l’avvenuto

smaltimento
dei rifiuti. La gestione dei rifiuti – come noto – si fonda sul principio di

cooperazione
e responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. Il produttore del rifiuto

avrebbe una
posizione di garanzia in relazione al corretto esito della gestione e quindi,
in

buona
sostanza, obblighi di vigilanza sullo svolgimento delle operazioni da parte dei

soggetti
affidatari dei rifiuti. L’esistenza della responsabilità concorrente del
produttore

estesa fino
al punto di garantire la corretta conclusione del ciclo gestionale è stata
oggetto

di dispute
giurisprudenziali.

La
sussistenza della posizione di garanzia in capo al produttore dei rifiuti in
ordine alla

corretta
gestione degli stessi appare chiaramente nell’economia del D.Lgs 152/06

nell’ipotesi
di smaltimento dei rifiuti preceduta da stoccaggio intermedio. Recita l’art.

 

188, comma 4
: “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni di

raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate
rispettivamente ai punti D

13, D 14,
D 15 dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità
dei

produttori
dei rifiuti per il corretto smaltimento e’ esclusa a condizione che questi
ultimi, oltre al

formulario
di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di
avvenuto

smaltimento
rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai
punti da D 1 a

D 12 del
citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto
del

Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le
responsabilità da

attribuire
all’intermediario dei rifiuti”.

 

La norma,
oltre a sottolineare la responsabilità del produttore, chiarisce che gli
obblighi

di controllo
e vigilanza si perpetuano anche quando i rifiuti sostano in siti intermedi di

stoccaggio.
In tali evenienze – tra l’altro sempre più usuali – l’affidamento del carico al

sito
intermedio non garantisce i produttori circa la corretta gestione futura.

Gli obblighi
di controllo gravanti in capo al garante detentore / produttore possono

essere
validamente trasferiti ad altri soggetti, coinvolti nella gestione dei rifiuti.
E nel

caso il
titolare originario della posizione di garanzia, dal momento che ha
correttamente

trasferito
rifiuto e poteri di disposizione, ne resta liberato. A tal fine il produttore è

 

tenuto a
controllare la sussistenza di una valida autorizzazione in capo al soggetto che

prende in
carico i rifiuti, nonché l’effettiva consegna degli stessi a tale soggetto
tramite il

formulario
di identificazione. Per di più, il produttore ha l’obbligo di accertarsi non
solo

del
conferimento all’impianto intermedio, ma anche dello smaltimento definitivo

all’impianto
finale. Pertanto, oltre alla quarta copia del formulario, il produttore

dovrebbe
ricevere anche il certificato di avvenuto smaltimento.

Solo qualora
siano rispettate tutte queste condizioni, il produttore – garante originario

può
spogliarsi della detenzione dei rifiuti e trasferire ad altro detentore
qualificato la

responsabilità.

Il problema
che in questo momento assilla operatori e giuristi è che il Decreto
Ministeriale

che dovrebbe
definire le modalità di emissione del certificato di avvenuto smaltimento

ancora non è
stato emanato. Inevitabilmente, si crea una situazione spiacevole: le

imprese di
smaltimento sono riluttanti a rilasciare il certificato di avvenuto
smaltimento,

trincerandosi
dietro la carenza del Decreto attuativo.

Si
determina, alla fine dei conti, una condizione di incertezza e disordine. In
linea di

principio il
produttore può giustamente pretendere il certificato di avvenuto smaltimento

per
esonerarsi da responsabilità e tale documentazione risponde ad esigenze di
chiarezza

e
tracciabilità imposte dalla normativa dei rifiuti. Ma di contro i siti di
smaltimento non

sono
obbligati a rilasciare il certificato di avvenuto smaltimento in base alla
normativa di

settore.

Il
produttore è quindi costretto a rimedi preventivi. Una soluzione valida
potrebbe essere

la
previsione in sede contrattualistica dell’obbligo del gestore del sito
intermedio o

direttamente
il gestore dell’impianto di destino a rilasciare il certificato di avvenuto

smaltimento
con l’indicazione della quantità del rifiuto smaltito, pena la revoca

dell’incarico.
E ciò, senza dirlo, fintanto che non venga emanato il Decreto ministeriale

atteso. Si
badi, l’osservanza di tale obbligo è vincolante nei rapporti tra le parti e non
al di

fuori. Un
organo di vigilanza, tanto per chiarire, non potrebbe pretendere il certificato
in

sede di
controllo ed impartire sanzioni a riguardo.

Nell’ipotesi
in cui si tratti di spedizione transfrontaliera di rifiuti, il discorso si
semplifica

notevolmente.
La normativa comunitaria (Regol. 1013/2006 Ce) impone con chiarezza

l’obbligo
del certificato di avvenuto smaltimento da inviarsi non oltre trenta giorni dal

completamento
delle operazioni di smaltimento e comunque non oltre un anno dal

ricevimento
dei rifiuti. Deve essere inviato alle autorità e al notificatore. Il produttore

potrebbe ben
chiedere, quindi, il certificato di avvenuto smaltimento emesso

dall’impianto
di smaltimento tedesco, anzi potrebbe pretenderlo pur in assenza di una

convenzione
tra le parti e, a norma del diritto comunitario, l’impianto di destino è tenuto

a
trasmetterlo.

Sembra
opportuno in ogni caso rammentare che, sebbene la quarta copia del formulario

(o i
documenti di accompagnamento previsti dalla normativa comunitaria) e il
certificato

di avvenuto
smaltimento rappresentino documenti assai significativi ai fini dell’esonero

da
responsabilità, gli elementi del dolo e della colpa coprono una posizione
rilevante

nella
valutazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione. E,
pertanto,

anche a
fronte di documentazione regolare potrebbe esservi un riconoscimento di

responsabilità
in capo al soggetto. Per di più l’omissione verifiche necessarie per dolo o

colpa
impedisce che il garante originario si liberi da responsabilità , con la
conseguenza

che potrebbe
essere chiamato a rispondere per gli illeciti commessi da coloro che hanno

ricevuto i
rifiuti.

Fonte: ambientelegale.it

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