Negli ultimi anni il settore del facchinaggio e della movimentazione merci ha subito una notevole evoluzione per effetto di normative sia specifiche che di tipo generale. Molte delle norme emanate hanno riflessi anche sui committenti.

Di seguito sono esaminate le questioni di maggior rilevanza con la segnalazione delle norme che potrebbero subire modifiche nei prossimi mesi.

1. Appalto lecito

L’articolo 29 comma 1 del Dlgs 276/2003 definisce il contratto d’appalto, in contrapposizione alla somministrazione di personale, per i seguenti elementi:

  • la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto,
  • l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto,
  • la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.

2. Obbligo solidale

L’articolo 29 comma 2 del Dlgs 276/2003, modificato dal Dlgs 251/2004, ha previsto che in caso di appalto di opere o di servizi il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti .

I commi 28-34 dell’articolo 35 del DL 223/2006 (convertito con modificazioni nella legge 246/2006) hanno ampliato questa responsabilità solidale al versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail relativi ai dipendenti impegnati nell’opera, fornitura o servizio.

L’operatività di questa parte del decreto è al momento sospesa in attesa di un decreto ministeriale che individui i documenti che il committente deve richiedere per superare la responsabilità solidale.

E’ opinione di molti che questa normativa potrebbe essere modificata nel prossimo futuro (difficilmente sarà più permissiva di quella attuale). Già ora i committenti hanno l’interesse a verificare che gli appaltatori operino in maniera corretta nei confronti dei lavoratori e degli enti previdenziali considerato che le disposizioni del decreto 276 sono comunque pienamente applicabili.

2.1 Contratto collettivo applicabile e tipologie contrattuali

A proposito dell’obbligo solidale segnaliamo che il CCNL applicabile alle attività in oggetto è quello del trasporto merci.

Per le cooperative l’applicazione contrattuale è stata graduata attraverso specifici protocolli. Per la provincia di Modena esiste comunque un accordo provinciale del 1998 che contiene ancora norme di miglior favore rispetto al CCNL.

Senza che questo voglia costituire una indicazione rigida, si ritiene che i lavori di facchinaggio non possano essere svolti con lavoratori non subordinati salvo, che si tratti di titolari di imprese artigiane o di attività di supporto a quella di facchinaggio.

2.2. Alcune specificità delle cooperative: Il regolamento interno per i soci – l’inquadramento previdenziale

Occorre tenere presente che se l’impresa di facchinaggio è una cooperativa, questa ha l’obbligo di redigere un regolamento interno che definisca il trattamento economico dei soci lavoratori (articolo 6 della 142/ 2001).

La stessa legge 142 ha inoltre previsto il superamento dall’1-1-2007 dello speciale regime di salari convenzionali introdotto dal Dpr 602/1970.

3. Requisiti per l’iscrizione al registro delle imprese e all’albo delle imprese artigiane

La norma di maggior rilievo per il settore è senz’altro il decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221 recante disposizioni in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.

In particolare sono previsti

•  requisiti molto rigidi per l’iscrizione delle imprese di facchinaggio al registro delle imprese e all’albo delle imprese artigiane in materia di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità di titolari e amministratori.

•  la classificazione delle imprese in fasce di fatturato (all’impresa non è consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita).

L’impresa affidataria deve anche depositare alla Direzione provinciale del lavoro, i contratti di importo superiore ai 50.000 euro annui. Per questi contratti deve esser stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall’uso di mezzi e per i danni delle cose da movimentare, riferito allo specifico contratto, pari a un terzo del valore contrattuale, in modo da dare copertura idonea ai rischi.

L’iscrizione al registro o all’albo è sospesa nei seguenti casi:

  • mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori (Dlgs 6261994);
  • violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla legge 1369/1960 (legge ora abrogata, queste norme sono state sostituite dal Dlgs 276 da quelle sulla somministrazione illecita di manodopera);
  • infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali;
  • il mancato adempimento degli obblighi relativi al deposito dei contratti.

Alle imprese cui è stata sospesa l’iscrizione non è dato stipulare nuovi contratti durante il periodo di sospensione. Le imprese sono cancellate dal registro delle imprese o dall’albo delle imprese artigiane se perdono uno o più requisiti obbligatori senza aver chiesto la sospensione.

3.1 Le sanzioni previste dal DM 221 

In caso di mancato rispetto delle norme del DM 221, le sanzioni sono le seguenti

 

impresa di facchinaggio

committente

mancate comunicazione relative alle fasce di classificazione da 200 a 1.000 euro da 200 a 1.000 euro
esercizio dell’attività di facchinaggio senza la regolare iscrizione al registro o all’albo da 200 a 1.000 euro da 500 a 2.500 euro

da 5.000 a 25.000 euro se enti o imprese pubbliche

stipula di contratti con imprese iscritte a una fascia inferiore a quella del contratto   da 500 a 2.500 euro

da 5.000 a 25.000 euro se enti o imprese pubbliche

L’articolo 11 comma 6 del DM 221 stabilisce inoltre che i contratti stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, sono nulli.

La norma non esplicita le ulteriori conseguenze che però potrebbero anche essere l’attribuzione al committente dei facchini con richiesta dei relativi contributi e premi.

Le parti sociali hanno presentato al Ministero del lavoro un avviso comune (del 14 marzo 2006) per rendere più incisive le norme in materia di vigilanza introdotte dal DM 221

4. Gli adempimenti a carico dei singoli facchini 

Il Dpr 342/1994 ha previsto che i facchini prima dell’inizio dell’attività debbano inviare una comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza. Anche in questo caso è possibile che i committenti debbano prendersi in carico, ai fini contributivi e retributivi, i facchini impiegati senza aver adempiuto a tale obbligo. Purtroppo si deve segnalare che a 12 anni dall’entrata in vigore della norma non ancora stato chiarito a chi deve essere destinata la comunicazione (sindaco, commissariato di PS, Questura).

5. Le clausole da inserire nel contratto di appalto

E’ quindi opportuno che i contratti coi quali vengono affidati lavori di facchinaggio e movimentazione merci, siano stipulati per iscritto e contengono, oltre alle clausole “normali”, queste dichiarazioni dell’appaltatore circa:

•  il possesso dei requisiti per l’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e l’avvenuta regolare iscrizione indicando il numero;

•  l’impegno a utilizzare, nelle attività di facchinaggio, lavoratori con contratto di tipo subordinato e che abbiano adempiuto all’obbligo di comunicazione di cui al Dpr 342/1994;

•  l’iscrizione all’Inps e all’Inail e i relativi numeri di posizione

•  l’applicazione del CCNL di categoria e, per i soci-lavoratori di cooperativa, di un regolamento interno rispondente ai dettami della Legge 142/2001;

•  l’impegno al regolare pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dei relativi premi e contributi e delle ritenute fiscali;

•  l’impegno a produrre la documentazione che sarà richiesta dal decreto interministeriale di prossima emanazione ai sensi del comma 34 dell’articolo 35 del DL 223/2006 (convertito dalla Legge 248/2006),

•  l’impegno al deposito del contratto se di importo superiore a 50.000 euro annui

•  l’impegno al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro

•  l’impegno a sospendere immediatamente l’attività nel caso in cui venissero meno i requisiti di cui al DM 221

•  sicurezza sul lavoro (commissione promossa dall’ASL predisporrà specifiche linee guida sulla materia)

Ulteriori comportamenti che possono garantire il committente sono:

•  il controllo che i lavoratori impiegati dall’impresa di facchinaggio siano regolarmente assunti dall’impresa (verifica dei lavoratori che entrano nell’impresa e del libro matricola);

•  la verifica dell’effettivo pagamento di contributi, premi e ritenute fiscali (problema F24 telematico);

•  la verifica dell’effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

Per fornire ulteriori elementi di valutazione alle imprese committenti è stata predisposta una tabella del puro costo del lavoro per i facchini soci di cooperativa dall’1-1-2007: l’importo è compreso tra 14,59 e 15,30 euro (inquadramento 5° e 4° livello).

Fonte: http://www.universocoop.it/biblio/Osservatorio%20Cooperative%20Facchinaggio%20Riepilogo%20Norme.htm

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