La definizione normativa in Italia è data dall’art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto Testo Unico Ambientale), modificata dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive“. (10G0235) (GU n. 288 del 10-12-2010 – Suppl. Ordinario n.269):
« Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi » |
L’atto di “disfarsi” va inteso indipendentemente dal fatto che il bene possa potenzialmente essere oggetto di riutilizzo, diretto o previo intervento manipolativo. Secondo la Circolare del Ministero dell’Ambiente 28.06.1999 “disfarsi” equivale ad avviare un oggetto o sostanza ad operazioni di smaltimento o di recupero (rispettivamente allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006).
L’Unione Europea, con la Direttiva n.2008/98/Ce del 19 novembre 2008 (Gazzetta Ufficiale Europea L312 del 22 novembre 2008) li definisce “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi“. Non sono considerati rifiuti i “sottoprodotti”, ossia i residui ottenuti da un ciclo produttivo che soddisfano i requisiti elencati nell’art. 184-bis del D.lgs. 152/2006:
-
la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
-
è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
-
la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
-
l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
È previsto che, dopo una determinata lavorazione, un rifiuto possa cessare di essere tale se vengono rispettate le condizioni elencate nell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006:
-
la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
-
esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
-
la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
-
l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto, non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Classificazione
I rifiuti vengono classificati in base all’origine: in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in base alle loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (D.lgs 152/06 art.184 c.1).
I rifiuti si qualificano anche in base al loro stato fisico:
-
Solido pulverulento
-
Solido non pulverulento
-
Fangoso palabile
-
Liquido
Rifiuti solidi urbani
Sono una classe fortemente eterogenea, vengono abbreviati internazionalmente nell’acronimo MSW dall’inglese “Municipal Solid Waste”, anche se talvolta ancora sopravvive l’acronimo solo italiano RSU.
Sono rifiuti urbani (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 2):
-
Rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
-
Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli del primo punto, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
-
Rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade;
-
Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
-
Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
-
Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
Fonte: it.wikipedia.org
Commenti recenti