In caso di avvio a recupero, smaltimento rifiuti abbandonati o deposito in modo incontrollato, l’attività di caratterizzazione dell’area, ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale, è subordinata all’avvenuta rimozione del rifiuto: di conseguenza, il legislatore ha riconosciuto l’impossibilità giuridica di una trasformazione del rifiuto abbancato in “terreno”, non più soggetto a smaltimento.
L’ordinanza di rimozione rifiuti anche a seguito di un recupero ambientale
Fra i molteplici argomenti affrontati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6259/13, di particolare interesse quelli relativi al concetto di rifiuto “tal quale” e all’impossibilità giuridica di considerare alla stregua di “terreno” un ammasso di rifiuti “abbancati” su un terreno in seguito ad un’operazione di recupero ambientale.
La vicenda ha per oggetto l’impugnazione di una sentenza di un TAR, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso contro un’ordinanza di una provincia, con la quale l’ente aveva diffidato una società ad avviare a smaltimento/recupero i rifiuti, prodotti da uno zuccherificio, utilizzati anni addietro per operazioni di recupero ambientale di una ex cava: la motivazione posta alla base di tale atto è da rinvenire in successive analisi, dalle quali è emersa la violazione dei limiti previsti dal DM 5.2.98, sulle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti.
Caratterizzazione subordinata a rimozione dei rifiuti
I giudici di Palazzo Spada liquidano la questione relativa alla possibilità di configurare i rifiuti – utilizzati per il recupero ambientale, ma risultati non conformi ai parametri stabiliti dalla legge per il loro utilizzo per operazioni di recupero ambientale – alla stregua di “terreno” affermando che:
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in caso di avvio a recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato
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la legge subordina l’attività di caratterizzazione dell’area, ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale, alla loro avvenuta rimozione.
Questo significa che il legislatore ha riconosciuto l’impossibilità giuridica di una trasformazione del rifiuto abbancato in “terreno”, non più soggetto a smaltimento.
Quindi, anche a seguito di operazioni di recupero ambientale (R10) in procedura semplificata con rifiuti, se a seguito di analisi successive l’Autorità competente rileva l’inosservanza delle regole tecniche che ne regolano lo svolgimento, e il superamento dei valori limite, può essere ordinata la rimozione degli stessi rifiuti.
In ogni caso – evidenziano i giudici di Palazzo Spada – spetta al soggetto che voglia usufruire del regime di favore rispetto a quello ordinario del rifiuto, fornire la prova della sussistenza di tutte le condizioni per l’applicazione di un regime di favore e differenziato, naturalmente in presenza di una contestazione seria e dettagliata da parte dell’Amministrazione.
Fonte: naturagiuridica.blogspot.com
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