Dal 1° Gennaio, il committente, che al momento della conclusione del contratto non abbia verificato la regolarità retributiva, assicurativa e previdenziale del vettore, risponde in solido con il vettore e l’eventuale sub vettore per la mancata corresponsione delle retribuzioni e per i mancati versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Le conseguenze della omessa verifica, nel caso in cui il contratto di trasporto sia verbale, sono ancora più gravi: il committente, infatti, oltre a rispondere in solido per le violazioni dei predetti obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi, assume anche gli oneri relativi all’ inadempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada commesse dal vettore e dall’eventuale sub-vettore durante lo svolgimento del trasporto eseguito per suo conto. La verifica si attuerà in una prima fase acquisendo dal vettore, al momento della conclusione del contratto, una attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. A regime la verifica della regolarità del vettore sarà più agevole essendo previsto che entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto della legge di stabilità 2015 venga attivato un portale internet a cui il committente potrà accedere per acquisire la qualificazione di regolarità del vettore. Nel caso in cui il committente verifichi la regolarità del vettore, nelle modalità sopra indicate, prima della conclusione del contratto, viene meno qualunque responsabilità solidale. Sono state ampliate le definizioni di committente, vettore e sub-vettore. Sono state introdotte rilevanti novità in capo alla sub-vezione. Sono intervenute modifiche riguardanti il requisito di idoneità finanziaria per chi inizia l’attività di autotrasporto merci conto terzi per i primi due anni di attività.
Fonte: G.U. n° 300 del 29.12.2014
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