Secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 1 del D.M. 221/2003, si intendono

imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

 

· portabagagli
· facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
· facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
· facchini doganali
· facchini generici
· accompagnatori di bestiame
· facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla

  trasformazione delle compagnie e gruppi portuali

 

Tutte le imprese che esercitano una attività di facchinaggio hanno l’obbligo di
denunciare tale attività ai sensi del D.M. 221/2003 e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità che dovranno essere documentati esclusivamente a mezzo delle apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Le imprese di facchinaggio devono presentare la segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) il giorno stesso di inizio attività, esclusivamente per via telematica, con le modalità della Comunicazione Unica all’Albo Artigiani della Camera di Commercio nella cui provincia l’impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando l’apposita modulistica.
La presentazione della SCIA costituisce presupposto essenziale per l’abilitazione e, quindi, non è possibile svolgere l’attività prima della presentazione della stessa.
Tutte le imprese esercenti l’attività di facchinaggio devono essere inserite in una delle fasce previste dall’art. 8 comma 2 del D.M. 221/2003, ai fini della stipulazione dei contratti in materia. Le fasce previste sono le seguenti:
 
– fascia inferiore a € 2.500.000,00
– fascia da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00
– fascia superiore a € 10.000.000,00
 
Le imprese di facchinaggio, compresi i consorzi, sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’I.V.A., realizzato in media nell’ultimo triennio nello specifico settore di attività.
Fonte: pg.camcom.gov.it

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

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