In qualità di spazio comune per eccellenza, il giardino è fonte di grande “stress condominiale”. Soprattutto in primavera, infatti, i litigi per il “verde” sono sempre più frequenti.

Come evitarli? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere per trovare (finalmente) un po’ di pace all’aria aperta.

Come si ripartono le spese per i giardini condominiali

I giardini condominiali, così come i cortili, fanno parte di quelle porzioni di Condominio di proprietà comune, il cui utilizzo spetta quindi a tutti i condòmini in egual misura.

Il che significa che tutti i condòmini dovranno partecipare alle spese di manutenzione?

La risposta è sì, ma con un’eccezione alla regola. A fronte di un accordo assembleare, infatti, potrebbero ottenere una dispensa coloro che dal giardino o dal cortile non traggono, di fatto, alcuna utilità (art. 1123 del Codice Civile, terzo comma).

Per tutti gli altri, invece, le spese di manutenzione dovranno essere ripartite in ragione dei millesimi di proprietà (art. 1123 del Codice Civile, primo comma) senza differenza tra proprietari di abitazioni, negozi, box o magazzini.

Manutenzioni ordinarie e straordinarie

In un Condominio, le spese di manutenzione posso essere ordinarie o straordinarie. Sono spese ordinarie quelle sostenute per la gestione del verde, come la potatura di alberi e siepi, il taglio dell’erba e il compenso del giardiniere. Al contrario, sono considerate spese straordinarie quelle per l’acquisto di nuove piante e per la trasformazione del giardino condominiale in un’area giochi o in un parcheggio.

Tra le due c’è una bella differenza, soprattutto in termini di gestione da parte dell’Amministratore. In caso di manutenzione ordinaria, infatti, quest’ultimo potrà procedere ai pagamenti senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea. In presenza di un intervento di manutenzione straordinaria, invece, sarà necessario il benestare della maggioranza assembleare. Naturalmente, fanno eccezione interventi urgenti, come la messa in sicurezza di un albero reso pericolante da un temporale: in questo caso l’amministratore potrà (anzi, dovrà) agire tempestivamente e senza necessità di autorizzazione, per poi aggiornare i condomini in occasione della prima assemblea.

A seconda della circostanza, le cose cambiano anche per l’inquilino e il proprietario: sono di competenza del primo tutte le spese ordinarie, mentre il secondo dovrà farsi carico di quelle straordinarie.

Condomini con il pollice verde

Cosa succederebbe se un singolo condomino volesse piantare un piccolo orto nel giardino condominiale?

Secondo l’articolo 1102 del Codice Civile – che disciplina l’uso della cosa comune – il condomino in questione avrebbe il via libera con piantine e sementi. Purché non alteri la destinazione d’uso del giardino e il regolamento di condominio non si esprima diversamente.

Il Codice Civile tutela così il diritto di ognuno ad usare lo spazio comune nel modo che preferisce: l’importante è che ciò non implichi l’origine di un conflitto tra vicini.

Fonte: https://www.veryfastpeople.it/giardini-condominiali/