D1. Come possono essere effettuate le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori?
Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante:
a) amministrazione diretta;
b) cottimo fiduciario.

D2.  La stazione appaltante è tenuta a motivare il ricorso a questo tipo di procedure?
Il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato. La mancata motivazione, pertanto, costituisce una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali (Deliberazione Avcp n. 4/2009).  Il ricorso al cottimo fiduciario deve essere preceduto dalla determina o decreto a contrattare di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni.

D3. Quali requisiti deve possedere il soggetto affidatario delle acquisizioni in economia?
L’affidatario delle acquisizioni in economia deve possedere gli stessi requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara (articolo 125 comma 12 del decreto legislativo n. 163/06).

D4. In quali ipotesi è previsto il ricorso ai lavori in economia?
I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante nell’ambito delle seguenti categorie generali (articolo 125, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006):
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti, quando ricorre un evento imprevedibile e non sia possibile realizzarle con gli ordinari sistemi di affidamento;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

D5. In quali ipotesi è previsto il ricorso alle acquisizioni  di beni e servizi in economia ?
Il ricorso alle acquisizioni in economia è previsto nei seguenti casi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, nell’ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
e) l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa inoltre in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

D6. Qual è la funzione pratica degli affidamenti in economia?
La ragione concreta dell’istituto consiste nell’assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.

D7. Nei lavori in economia per quali importi è prevista l’amministrazione diretta?
Nel caso di lavori in economia (articolo 125 comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006),  l’amministrazione diretta è prevista per importi non superiori ad euro 50.000.

D8. Nei servizi e nelle forniture in economia per quali importi è prevista l’amministrazione diretta?
Non è espressamente fissato un importo per l’amministrazione diretta nei servizi e nelle forniture, a differenza del limite di 50.000 euro fissato per i lavori.

D9. Nei lavori in economia per quali importi è previsto il cottimo fiduciario?
Nei lavori in economia il cottimo fiduciario è previsto per importi fino ad un massimo di   euro 200.000, iva esclusa (comma 8, articolo 125, del Decreto legislativo n. 163/2006).

D10. Nei servizi e nelle forniture in economia per quali importi è attualmente previsto il cottimo fiduciario?
Nei servizi e nelle forniture il cottimo fiduciario è ammesso entro i limiti previsti dall’art. 125, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006, ovverosia: 1) per importi inferiori a 130.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006; 2) per importi inferiori a 200.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lett. b) del medesimo decreto n. 163/2006.

D11. In che cosa consiste l’amministrazione diretta?
L’articolo 125, comma 3, del Decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che “Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento”.
Pertanto, la stazione appaltante, nel caso dell’amministrazione diretta, non ricorre ad un imprenditore esterno, ma provvede direttamente all’acquisizione, anche con mezzi e personale proprio.
In particolare, ai sensi dell’articolo 125 comma 3 del Decreto legislativo n. 163/2006, sono in amministrazione diretta, le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante.

D12. In cosa consiste il cottimo fiduciario?
L’articolo 125, comma 4, del Decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che “Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi”.
Sulla base di tale procedura viene stipulato un contratto tra la stazione appaltante ed un operatore economico qualificato, avente ad oggetto i lavori, servizi e forniture, previamente individuati dall’amministrazione nel proprio provvedimento generale di disciplina dell’attività contrattuale.
Il cottimo fiduciario è dunque una procedura negoziata  di acquisto  in economia di lavori beni o servizi di entità economica non elevata, ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’ordinamento e previa individuazione da parte della stazione appaltante dei lavori beni o servizi acquisibili in economia.

D13. Che differenza sussiste tra i lavori in economia e i lavori in economia contemplati all’interno di un contratto di appalto?
Sono due fattispecie del  tutto diverse. I lavori in economia di cui all’articolo 125 del Codice dei contratti costituiscono un sistema autonomo di affidamento sostanzialmente assimilabile alla procedura negoziata. I lavori in economia contemplati all’interno di un contratto di appalto, invece, non hanno una propria autonomia, ma riguardano una o più lavorazioni all’interno di un contratto di appalto. Tali lavorazioni sono previste dagli articoli 153, 161, 162 e 166 del D.P.R. n. 554/99 e dall’art. 5 comma 2 del capitolato generale di cui al DM n. 145/2000.

D14. Che differenza sussiste tra il cottimo fiduciario e il cottimo previsto dall’articolo 118, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006.
Sono due fattispecie del tutto diverse. La prima è un sistema autonomo di affidamento assimilabile alla procedura negoziata. Il cottimo contemplato nell’art. 118 comma 8 del Codice dei contratti, invece, trova ora una sua definizione nel nuovo regolamento recentemente approvato con D.P.R. n. 207/2010, che all’articolo 170 comma 6 stabilisce: “Il cottimo di cui all’articolo 118 del Codice consiste nell’affidamento della sola  lavorazione  relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore”.

D15. Che cosa deve indicare l’atto di cottimo per lavori? (articolo 144, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 554/99; articolo 173 del D.P.R. n. 207/2010)
L’atto di cottimo per lavori deve indicare:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
g) le garanzie dell’esecutore.

D16. Che cosa deve indicare l’atto di cottimo per servizi e forniture? (articolo 334, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010)
Per servizi e forniture, l’atto di cottimo contiene le medesime indicazioni e prescrizioni previste per i lavori (vedi D13).
A partire dall’8 giugno 2011, la normativa (articolo 334 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010) fa riferimento al contenuto della lettera di invito.
La lettera di invito dovrà indicare:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del Regolamento;
j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
k) l’indicazione dei termini di pagamento;
l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

D17. Quale forma riveste il contratto affidato mediante cottimo fiduciario negli appalti di lavori, servizi e forniture?
Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario può essere stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in uno scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi.
In generale, per la forma del contratto di cottimo si osserva la disposizione dell’articolo 11, comma 13, del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163/2006.

D18. Nel caso di cottimo fiduciario, a quali regole e criteri deve ispirarsi la procedura di affidamento?
La procedura di affidamento del cottimo è un procedura negoziata e come tale debbono rispettarsi i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, o in seguito alla consultazione di appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante e disciplinati dall’articolo 125, rispettivamente, al comma 8, per i lavori, e al comma 11 per l’acquisizione di servizi e forniture.

D19. Nel caso di cottimo fiduciario per l’acquisizione di lavori, quali forme di pubblicità devono essere osservate dalla stazione appaltante dopo l’affidamento?
Dopo l’affidamento la stazione appaltante provvede a:
1) comunicare l’avvenuto affidamento all’Osservatorio dell’Autorità;
2) pubblicare un avviso di post-informazione sul  profilo  del committente (a partire dall’8 giugno 2011, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010).

D20. Quali sono le forme di pubblicità e comunicazione da osservare per le procedure di acquisto in economia di servizi e forniture?
Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono soggette agli obblighi di pubblicità normalmente previsti per gli affidamenti sotto soglia, fermo restando che l’attività amministrativa deve comunque essere improntata al rispetto dei principi della massima trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione.
Nel caso di cottimo fiduciario, l’esito della procedura è soggetto ad avviso di post-informazione pubblicato sul profilo del committente (a partire dall’8 giugno 2011).

D21. Nel caso di acquisizione in economia di lavori per ragioni di urgenza, in che modo tale circostanza deve essere attestata dalla stazione appaltante? (articoli 146 e seguenti del  D.P.R. n. 554/1999; articoli 175 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010)
L’acquisizione in economia di lavori per ragioni di urgenza deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di urgenza.
Tale verbale deve essere compilato dal RUP o da un tecnico all’uopo incaricato e, unitamente ad una perizia estimativa, trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.

D22. Se le circostanze di somma urgenza non consentano alcun ulteriore indugio, quali sono gli adempimenti da porre in essere? (articolo 176 del nuovo Regolamento)
Il RUP e/o il tecnico che si reca per primo sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000 o, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

D23. Come si affidano i lavori di somma urgenza? (art. 147 del D.P.R. n. 554/99; articolo 176 del D.P.R. n. 207/2010)
L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento, R.U.P., o dal tecnico che si reca per primo sul luogo, oppure incaricato dal R.U.P.

D24. Nei lavori di somma urgenza come viene definito il prezzo delle prestazioni richieste? (articolo 176 del D.P.R. n. 207/2010)
Il prezzo delle prestazioni richieste è definito consensualmente con l’affidatario.
In difetto di preventivo accordo, il R.U.P. ingiunge l’esecuzione dei lavori ai prezzi fissati dalla stazione appaltante, ferma restando la facoltà dell’appaltatore di formulare riserva.
In questi casi, il RUP o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei Lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, insieme al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

D25. Che cosa accade  se i lavori iniziati per motivi di somma urgenza non vengono approvati dalla stazione appaltante? (art. 176 del D.P.R. n. 207/2010).
Occorre comunque procedere alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori effettivamente realizzati.

D26. Nelle procedure in economia la stazione appaltante può stabilire regole procedurali più stringenti?
La stazione appaltante ha la possibilità di fissare regole procedurali più stringenti, a fronte di una disciplina normativa che lascia maggiori margini di discrezionalità, pur nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti (Parere Avcp n. 94/2007).

D27. La stazione appaltante è obbligata a istituire gli elenchi di Operatori economici?
L’istituzione e gestione di elenchi, di cui agli articoli 123, comma 1, e 125, comma 8, del Decreto legislativo n. 163/2006, non è obbligatoria, bensì riconosciuta come opzione alla stazione appaltante al fine di agevolare l’operato della stessa. La stazione appaltante, infatti, in tal modo, può più facilmente e celermente individuare i contraenti idonei, evitando le prescritte pubblicità ed indagini di mercato, da disporre di volta in volta per gli specifici appalti ed i conseguenti relativi oneri (Deliberazione Avcp n. 141/2007).

D28. La stazione appaltante può far gravare i costi per la tenuta degli elenchi agli stessi operatori economici?
Trattandosi di una facoltà riconosciuta dalla normativa alle stazioni appaltanti per semplificare la loro attività, è incongruo, nonché contrario all’esigenza della stazione appaltante di favorire la massima partecipazione, far gravare sugli operatori economici i costi della istituzione e tenuta degli elenchi ufficiali (Deliberazione Avcp n. 141/2007).

D29. La stazione appaltante può riservare l’iscrizione agli elenchi di operatori economici alle imprese localizzate sul territorio?
Non è conforme ai principi di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n. 163/2006, la stesura di un regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, che preveda quale requisito di iscrizione nell’elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi, quello di avere la sede operativa localizzata in una determinata area geografica (Deliberazione n. 43/2009).

D30. Gli Elenchi di operatori cui al comma 11 dell’articolo 125 del Codice dei contratti sono distinti dagli Elenchi ufficiali di cui all’articolo 45 del Codice stesso e qual è la differenza?
Gli Elenchi di operatori economici di cui all’articolo 45 del Decreto legislativo n. 163/2006 vanno distinti dagli altri eventuali elenchi predisposti dalle stazioni appaltanti per la diversa finalità dell’affidamento in economia di servizi e forniture così come previsto dall’articolo 125 comma 11, del medesimo decreto n. 163/2006 (Comunicato del Presidente di Avcp del 15 settembre 2010).

D31. Gli affidamenti in economia effettuati con il sistema dell’amministrazione diretta costituiscono affidamenti in house?
Gli affidamenti in economia effettuati con il sistema dell’amministrazione diretta costituiscono affidamenti in house, trattandosi di “autoproduzioni” sottratte al mercato (Deliberazione Avcp n. 22/2008).

D32. In quali casi è possibile l’affidamento diretto del contratto?
L’affidamento diretto del contratto è consentito:
a) nel caso di lavori inferiori a 40.000 euro (articolo 125, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006);
b) nel caso di servizi e forniture inferiori a 40.000 euro (articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006).
Tuttavia, anche entro tali importi, la stazione appaltante è tenuta a rispettare i principi della rotazione, non discriminazione, par condicio e con il supporto di adeguata motivazione.

D33. Nel caso di affidamento diretto, vi è obbligo di motivazione?
Sì. Sussiste l’obbligo di motivare la scelta di affidare l’appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi, in quanto il cottimo fiduciario costituisce una procedura negoziata, come tale assoggettata a motivazione adeguata ai sensi dell’articolo 57, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006.

D34. Per servizi o forniture di importo non superiore a 40.000 euro è possibile l’affidamento diretto?
L’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006 consente l’affidamento diretto di servizi o forniture entro un importo inferiore a 40.000 euro (si veda l’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 125 modificato dall’articolo 4, comma 2, lettera m-bis) della legge n. 106 del 2011).

D35. Qual è il ruolo del responsabile del procedimento nelle procedure per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture?
L’articolo 125, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che “Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento”.
Al responsabile del procedimento possono essere anticipati fondi da parte della stazione appaltante, attraverso mandati intestati al RUP, con obbligo di rendiconto finale. (articolo 125 comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006)

D36 I lavori in economia possono formare oggetto di previsione programmatica?
Si. I lavori in economia di importo superiore a 100.000 euro vanno inseriti nel programma dei lavori pubblici, mediante previsione, anche sommaria, e in particolare vanno indicati nel conto annuale dei lavori da farsi.

D37. I servizi e le forniture in economia possono essere oggetto di previsione programmatica?
Sì, i servizi e le forniture acquisibili in economia possono formare oggetto di una previsione, anche sommaria, mediante l’inserimento nel programma annuale (articolo 271 del D.P.R. n. 207/2010).

D38. Nei lavori in economia quale soggetto dispone la spesa?
L’autorizzazione è disposta dal responsabile del procedimento, nell’ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel progetto.
Per lo stanziamento di fondi non previsti, invece, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie derivanti da ribasso d’asta, ove ciò sia consentito.
In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

D39. In virtù della previsione contenuta nel comma 14 dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006, la stazione appaltante è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza?
La stazione appaltante non è tenuta ad applicare pedissequamente la disciplina prevista dal Codice, ma quella speciale in tema di acquisizione in economia e quella espressamente fissata nella lettera di invito e negli altri atti di gara. Tuttavia, in tema di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante è tenuta a valutare che il costo della sicurezza sia adeguato, come chiarito in generale con parere Avcp n. 149/2009.

D40. E’ possibile l’affidamento diretto dei lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici?
Tale affidamento non è conforme al disposto dell’articolo 125, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, anche se avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (Deliberazione Avcp n. 1/2008).

D41. E’ possibile l’affidamento diretto di incarichi di progettazione e dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo non superiore a 40.000 euro?
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice e dell’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, è consentito l’affidamento diretto di incarichi di progettazione inferiori a 40.000 euro e dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria in generale (Parere Avcp sulla normativa del 16 novembre 2011), previa espressa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia e a condizione che tale riconduzione avvenga ragionevolmente nel rispetto degli ambiti applicativi delineati dal comma 10, ultimo periodo, dell’articolo 125 del Codice (si veda anche la determinazione Avcp n. 5/2010).

D42. Con quali modalità si procede all’affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro?
L’affidamento di tali incarichi deve avvenire in base all’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, ossia mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, con invito di almeno cinque soggetti idonei, selezionati dall’eventuale elenco formato dall’amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito avviso, ovvero attraverso adeguate indagini di mercato, il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione e divieto di cumulo degli incarichi (Determinazione Avcp n. 1/2006, conf. Deliberazione n. 35/2009; si veda anche in generale la determinazione Avcp n. 5/2010).

D43. Con quali modalità si procede all’affidamento di incarichi di progettazione di importo superiore a 100.000 euro?
L’affidamento di tali incarichi deve avvenire secondo le disposizioni della parte II, titolo I e titolo II e parte III del Codice (articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006).
In generale, si veda la determinazione Avcp n. 5/2010.

Fonte: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQ_economia

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