L’attività logistica, per sua natura, è comprensiva di una molteplicità di servizi e prestazioni che rendono difficile ricondurre la sua disciplina ad uno specifico contratto tipico. Anche le figure alle quali essa più si avvicina appaiono insufficienti a garantirne un’adeguata regolamentazione. Non pare, ad esempio, esaustivo il riferimento al contratto di deposito, in quanto la prestazione dell’operatore logistico non riguarda certo solo la custodia dei prodotti affidatigli, ma anche una serie di attività complementari quali la gestione dei flussi di merci con l’ausilio di sistemi informatici, le attività di controllo qualitativo e quantitativo dei prodotti, lo svolgimento di attività amministrative legate alla gestione del magazzino, nonché la distribuzione delle merci. Nè, d’altro canto, si può giungere a differenti conclusioni in merito alla sua riconducibilità al solo schema del contratto di trasporto, principalmente in ragione della tipicità della prestazione da esso regolamentata che mal si concilia con l’ampiezza e la varietà delle attività che caratterizzano il contratto di logistica.
Si proverà, quindi, a partire da una definizione di contratto di logistica: “Il contratto di logistica è quell’accordo con cui un soggetto, detto fornitore di servizi logistici, si assume la gestione di una o più fasi delle attività di deposito, movimentazione, manipolazione e trasferimento di prodotti di un altro soggetto, detto committente, con organizzazione dei mezzi a proprio carico, e si obbliga quindi alla prestazione dei servizi funzionali allo svolgimento di tali attività, dietro il pagamento di un corrispettivo”. In linea generale, la definizione menzionata, per molti versi richiama la fattispecie dell’appalto di cui agli artt. 1655 c.c. ed in particolar modo dell’appalto di servizi. Il problema è quello di stabilire se ed in quale misura in presenza di una pluralità di servizi, si debbano applicare, con riferimento alle singole prestazioni, le norme sull’appalto o quelle dei contratti cui esse sono riconducibili.
Il contratto di servizi logistici integrati configura pertanto una fattispecie atipica, in cui, però, confluiscono elementi di singoli contratti tipici. Oltre alle norme in tema di appalto trovano applicazione anche le disposizioni in materia di somministrazione “in quanto compatibili”. Inoltre, i contratti tipici cui si può fare riferimento sono senz’altro il contratto di deposito, il contratto di trasporto, il contratto di spedizione ed il contratto di mandato.
Fonte: m.filodiritto.com
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