Il ministero dell’Ambiente specifica che, fermo restando
l’esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti
prevista per i residui di potatura derivanti da attività agricole e reimpiegati
in attività agricola o per la produzione di energia, i residui derivanti da
attività di manutenzione del verde possono essere qualificati come
sottoprodotti a patto che rispettino i 4 requisiti definiti dall’art. 184 bis
del Testo Unico Ambientale

È di pochi giorni fa la notizia che arriva dal ministero
dell’Ambiente il quale ribadisce che l’impiego delle potature del verde urbano
a fini energetici è possibile se vengono rispettati i criteri definiti per i
sottoprodotti.
A seguito, infatti, di richiesta di parere inviata dalla Federazione italiana
produttori di energia da fonti rinnovabili (Fiper) in data 19 maggio 2015 per
la classificazione delle potature del verde pubblico quale sottoprodotto della
gestione del verde, la Direzione generale dei Rifiuti del ministero
dell’Ambiente ha risposto, con nota U. 0006038 del 27 maggio 2015, riconoscendo
la possibilità di poter impiegare i residui di potatura derivanti da attività
di manutenzione del verde a fini energetici al di fuori della normativa in
materia di rifiuti.
Il ministero dell’Ambiente specifica che, fermo restando l’esclusione dal campo
di applicazione della normativa in materia di rifiuti prevista per i residui di
potatura derivanti da attività agricole e reimpiegati in attività agricola o
per la produzione di energia, i residui derivanti da attività di manutenzione
del verde possono essere qualificati come sottoprodotti a patto che rispettino
i 4 requisiti definiti dall’art. 184 bis del Testo Unico Ambientale, che
prevede che: è un sottoprodotto è non un rifiuto una qualsiasi sostanza od
oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
1) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione di cui
costituisce parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione di tale
sostanza od oggetto;
2) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso della stesso o
di un successivo processo di produzione da parte del produttore o di terzi;
3) la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
4) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per
l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute o dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi
negativi sull’ambiente e sulla salute umana.
Il Ministero specifica inoltre come, con riferimento alla fattispecie, la
nozione di residuo produttivo vada intesa nell’accezione più ampia,
ricomprendendo anche i residui derivanti dalla manutenzione del verde.
L’operatore di caso in caso deve dimostrare la sussistenza dei 4 requisiti
relativi alla definizione di sottoprodotto, altrimenti i materiali derivanti da
attività di sfalcio, potatura e manutenzione del territorio dovranno essere
qualificati, a seconda della provenienza, come rifiuti urbani o speciali.
Walter Righini, Presidente della Fiper commenta: «Da quattro anni la Fiper
combatte una battaglia sulle potature del verde urbano che fino a ieri sono
state considerate un rifiuto e come tali dovevano essere smaltite, con un costo
notevole per le amministrazioni comunali. Il chiarimento del ministero
dell’Ambiente significa che questi residui da costo potranno diventare una
risorsa».
Una buona notizia che va nella direzione di considerare un rifiuto, e in questo
caso un sottoprodotto, quale risorsa con un valore di mercato notevole e un
valore ambientale inestimabile.
Fonte:http://vglobale.it/
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