Rientrano nella categoria “facchinaggio” le attività di:
 
· portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari,
compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di
bestiame, ed attivitàpreliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da
cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’ articolo
21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
· insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio,
gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e
piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o
senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero,
piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di
piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attivitàpreliminari e
complementari.
L’attività di Facchinaggio è da considerarsi attivitàartigiana se vengono rispettati i requisiti e i

criteri dimensionali stabiliti dalla Legge quadro per l’artigianato, Legge 443/85.
 
 

Requisiti
 
Nello specificio i requisiti di onorabilità sono:
a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di
procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non
colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di
persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione
o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27
dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni,o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non
conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative,violazioni della legge
3 aprile 2001, n. 142;
f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità:
a) il titolare dell’impresa individuale e l’institore o il direttore che questi abbia preposto
all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
b) tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita
semplice o per azioni,gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le
cooperative.
Alle imprese di facchinaggio e’ consentito richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese o
nell’albo provinciale delle imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei
requisiti suddetti.
Fasce
Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto
dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di
classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le
imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella
fascia iniziale.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:
a) inferiore a 2,5 milioni di euro
b) da 2,5 a 10 milioni di euro
c) superiore a 10 milioni di euro
L’inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell’elenco dei
servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall’indicazione dei compensi ricevuti, che
l’impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 art. 47.
All’impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello
corrispondente alla fascia in cui è inserita.
 
Fonte: asseimprenditori.it

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