Lo spirito e la funzione della cooperativa è esplicitato nell’art. 45 della Costituzione, infatti “la Repubblica  riconosce alla cooperativa la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

Perché costituire una cooperativa multiservizi

L’anima della cooperativa è lo scopo mutualistico, ossia realizzare l’obiettivo di offrire ai soci, le persone che in gruppo si sono unite per dare vita a una cooperativa, non per perseguire il fine ultimo di dividere gli utili, condizioni economiche e lavorative migliori e più vantaggiose di quelle che avrebbero ottenuto sul mercato.

Aprire una cooperativa significa dare vita ad un’attività economica o imprenditoriale, qualsiasi sia il settore, che ha come base uno scopo mutualistico, che consente e favorisce una integrazione per le future generazione nel tessuto sociale.

La Cooperativa  garantisce  ai propri soci sicurezza lavorativa e solidità economica, nonché vantaggi e, al tempo stesso, rafforza il valore umano dell’impresa importando in essa i principi di solidarietà socialmente utili alla comunità.

Questa forma giuridica di esercizio di un’attività è particolarmente incentivata dalla legge, infatti gode di varie forme di finanziamento a livello nazionale e locale, oltre ad alcune agevolazioni fiscali.

In che modo si costituisce una cooperativa

Secondo quanto stabilisce l’art. 2511 del c.c. e l’art.2512 del c.c. le società cooperative sono società a capitale variabile che perseguono lo scopo mutualistico e sono iscritte presso un apposito albo delle società cooperative.

Esse si dividono in:  società cooperative di consumo, quando svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

in cooperative di lavoro, quando per svolgere la loro attività si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci;

in cooperative di produzione, quando nello svolgere la loro attività si avvalgono prevalentemente dell’apporto di beni e servizi da parte dei soci.

Il capitale è variabile perché per la cooperativa non è previsto un valore minimo di capitale sociale, la quota sociale minima per ogni socio è di 25 euro fino ad un massimo di 500 euro a quota per una partecipazione massima  di 100.000 euro.

Dunque si evince l’ampia autonomia, riconosciuta a ciascun socio, di poter disporre dell’importo della propria quota senza dover rinunciare a prender parte alla società perché magari la sua quota non raggiunge la somiglia minima prevista dalla legge.

Tuttavia il capitale iniziale deve essere tale da coprire le spese notarili per redigere lo statuto, i costi per  gli adempimenti legati all’Iscrizione della società cooperativa nel Registro delle Imprese, affinché acquisti  personalità giuridica e gli oneri dovuti per l’Iscrizione della cooperativa nell’ apposito Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

A queste si aggiungono  le spese della consulenza di un dottore commercialista che ci consiglia nella redazione di un giusto regolamento e del business plan per verificare la fattibilità del progetto. L’attribuzione del codice fiscale e della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate, la Comunicazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio.

Quale forma giuridica assume una cooperativa

La cooperativa  è un’impresa costituita da almeno 3 soci fino ad un massimo di 8 qualora  sia composta solo da persone fisiche. Può assumere la forma della S.r.l. o della S.p.A. ma è indispensabile che i soci siano almeno 9, sia persone fisiche che giuridiche;  inoltre le persone non devono esercitare, con una propria impresa, attività identiche o affini a quella della cooperativa.

Il profilo societario prevede una strutturazione incentrata sull’Assemblea dei Soci che rappresenta l’organo sovrano,  i cui soci esprimono il loro giudizio secondo il principio una testa, un voto e non in base alle quote di capitale possedute .

Tuttavia nelle cooperative di lavoro c’è la possibilità per i soci finanziatori di esprimere più voti fino ad un massimo di 1/3 dei voti dell’assemblea, dunque si calcolano sulle presenze effettive.

Altro organo della compagine sociale è il Consiglio di Amministrazione o L’amministratore unico eletto dall’Assemblea, che si occupa della gestione ordinaria, e di decidere in forma collegiale sull’ammissione di nuovi soci, sul recesso e l’esclusione del socio, nonché le decisioni che incidono sul rapporto mutualistico.

Infine, abbiamo il Collegio Sindacale che svolge un ruolo di controllo contabile. Questa figura è obbligatoria  solo se si superano alcuni limiti dimensionali o di fatturato.

Caratteristiche della cooperativa multiservizi

La cooperativa è tenuta ogni anno a destinare almeno il 30% degli utili netti a riserva indivisibile volto alla patrimonializzazione dell’impresa, per questo motivo il patrimonio è indivisibile e non può dunque essere utilizzato per fini diversi a quelli cui è destinato.

Il 3% dei propri utili vengono reinvestiti nell’impresa ad un fondo mutualistico per soddisfare la sua finalità di  promozione dell’impresa e di ottemperare allo scopo del modello cooperativo. Solo parte degli utili sono divisi tra i soci.

Tali utili messi a riserva indivisibili non concorrono al calcolo delle imposte perché non distribuibili tra i soci.

Le cooperative devono rispettare tutti i contratti collettivi nazionali e tutte le norme in tema di contratti, lavoro e previdenza, infatti l’art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 prevede che al socio lavoratore venga riconosciuto un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

Sono soggette alla vigilanza cooperativa perché la cooperativa ha natura non speculativa e deve rispettare il rapporto mutualistico.

In che modo sono ripartiti i ristorni 

Innanzitutto dobbiamo chiarire bene il concetto di ristorno. Che cos’è il ristorno? Il ristorno è la restituzione ai soci di una parte del prezzo investito per acquisire servizi, oppure è l’aumento dei compensi ai soci in virtù dei conferimenti, ossia degli apporti di beni e servizi effettuati, o ancora è la maggiorazione retributiva per le loro prestazioni lavorative.

L’art. 2545-sexies del codice civile stabilisce i criteri di ripartizione dei ristorni, il riporto in bilancio dei dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche, le deliberazioni dell’ assemblea in merito alla ripartizione degli stessi con un aumento proporzionale delle quote, con l’emissione di nuove azione o di strumenti finanziari.

Tipologie di  cooperative

Cooperative di produzione e lavoro: svolgono varie attività  di produzione o di servizi. La peculiarità  è che i soci sono sia  lavoratori che  imprenditori. Ciò garantisce  autonomia lavorativa pur offrendo la certezza di un lavoro stabile e un salario. Inoltre, le cooperative di produzione e lavoro godono di una detassazione riguardante IRPEG e IRAP;

Cooperative sociali: oltre a ricercare occasioni di lavoro per i soci hanno un cosiddetto “scopo mutualistico esterno”, perseguono finalità solidaristiche nei confronti della collettività e del territorio in cui operano; svolgono la propria attività sia con gli Enti pubblici che privati nel settore dell’assistenza, dei servizi di supporto in ambito scolastico-educativo o di mediazione culturale, e comunque in tutte quelle attività dove gli utenti vivono situazioni di disagio e/o svantaggio, pensiamo agli anziani, ai degenti, agli handicappati, alle persone con problemi psichiatrici o di tossicodipendenza e ai minori a rischio.

Cooperative agricole: sono incentrate prevalentemente sulla coltivazione della terra, loro fonte di ricchezza, in quanto rappresenta il loro sostentamento economico ma si occupano anche di acquisti e servizi di raccolta, di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e di allevamento di bestiame

Cooperative culturali, turistiche e sportiveorganizzano, gestiscono e promuovono attività culturali, servizi turistici, impianti sportivi ed altre attività ricreative dedicate al tempo libero.

Fonte: https://www.societaria.it/societa/societa-cooperativa/cooperativa-multiservizi-come-aprirne-una-331389/

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