Sanificazioni depositi Nord Sardegna

I requisiti delle imprese di pulizie e sanificazioni

In questo particolare periodo di applicazione di protocolli anti contagio specifici all’interno delle aziende per la lotta al coronavirus, si può incorre nella necessità di dover affidare servizi di pulizia e sanificazione all’interno dei luoghi di lavoro ad imprese esterne per le quali il Datore di Lavoro deve svolgere, in regime di appalto, le dovute verifiche di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/08. Con il presente contributo, si intende illustrare quali caratteristiche tecnico-professionali devono possedere le imprese che svolgono servizi di pulizia e sanificazione in base alla normativa in materia e quali elementi si ritiene si debbano ricercare nella lettura del certificato di iscrizione alla camera di commercio richiesto dal Datore di Lavoro Committente, alle medesime imprese, in applicazione dell’art.26 comma 1 lett.a) punto 1) del succitato D.Lgs.81/08.

Sui requisiti che devono possedere le imprese di pulizie, dobbiamo tenere conto che “la Bibbia” sulla regolamentazione in tema è il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (a seguire brevemente D.M.274/97), regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82, il cui titolo è “disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”.

Innanzitutto tale norma prevede all’art.1 le definizioni di cosa si debba intendere per pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, aspetto su cui spesso si fa confusione, pertanto si ritiene utile riportare lo stralcio della norma:

Art.  1. Definizioni.

1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

Tali imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della l. 241/90 all’Ufficio del Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane del proprio territorio, per poter esercitare l’attività imprenditoriale in questo settore, e come vedremo, dovranno dimostrare diversi requisiti non solo reputazionali, morali ed economici, ma anche tecnico-professionali.

In relazione alla precisazione del Ministero dell’Industria diramata con lettera circolare dell’08/01/2001, si evidenzia che non rientrano nell’attività d’impresa di pulizia di cui alla Legge n. 82/1994 le seguenti attività:

  • pulizia di caminetti;
  • l’espurgo dei pozzi neri;
  • la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
  • la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
  • la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri;
  • l’attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.

Considerato in ogni caso il collegamento delle varie attività come definite dall’art.1 del D.M.274/97 con le caratteristiche specifiche di esecuzione che devono tutelare sia l’ambiente che la salute di cittadini e lavoratori, il Ministero della Sanità ha fornito nel corso degli anni a valle delle corrette definizioni anche indicazioni in merito ai requisiti tecnici, organizzativi e professionali dei responsabili delle imprese, in quanto la figura professionale che esercita l’attività (incluso coordinamento, programmazione e verifica di efficacia) “deve possedere una adeguata preparazione culturale in relazione al tipo di attività della ditta [CUT] in modo da ottenere effetti positivi nella lotta alla specie da combattere, da evitare trattamenti indiscriminati e/o sprechi, da evitare o ridurre al minimo i rischi per l’uomo e le contaminazioni ambientali nonché da permettere una idonea programmazione degli interventi nel rispetto di eventuali indicazioni dell’autorità sanitaria competente”.

Ulteriori precisazioni da parte del Ministero dell’Industria, sono state diffuse per esempio in relazione all’ambito di applicazione, con la Circolare del MICA n. 3420/C del 22 settembre 1997 ove in relazione alla normativa in parola si è puntualizzato quanto segue “riguarda unicamente soggetti ricadenti nella qualifica di impresa ai sensi delle disposizioni che disciplinano il Registro delle imprese, e non altri soggetti, quali collaboratori domestici, portieri o addetti alla pulizia dei condomini e simili, la cui attività viene esercitata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, direttamente instauratosi con il committente, secondo le norme di settore”. Pertanto, da tale lettura, risulta evidente che il criterio sia quello per il quale ove le attività siano svolte in aree di pertinenza propria, con proprio personale, le previsioni di qualificazione del D.M.274/97 non sono applicabili (es. Datore di Lavoro che svolge pulizie dei propri ambienti con propri lavoratori ma non svolge pulizie presso terzi come attività imprenditoriale).

Per quanto concerne l’attività di sanificazione, il Ministero1 ha precisato altresì che “il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima non deve sottintendere attività di verifica e manutenzione” e che la sanificazione rappresenta un “complesso di procedimenti e di operazioni” pertanto “le operazioni previste per il controllo ed il miglioramento vanno intese come un insieme di attività interconnesse tra di loro”.

Per quanto attiene i requisiti, il D.M.274/97 prevede nei successivi articoli sia quelli natura economico-finanziaria che tecnico-organizzativi con la presenza del preposto alla gestione tecnica.

Art.  2. Requisiti per l’iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane.

1. I requisiti di capacità economico-finanziaria per l’esercizio delle attività di pulizia di cui all’articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

a) iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera;

b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;

c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

2. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3. Nel caso dell’impresa artigiana trova applicazione l’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

3. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2, sono i seguenti:

a) assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;

b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività;

d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività.

4. Nelle more dell’emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, resa a norma dell’articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in conformità al modello di cui all’allegato A) al presente decreto e completa dei relativi allegati.

Il successivo art.3, prevede che l’impresa che già svolge pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, regolarmente iscritta al Registro Imprese o all’Albo Imprese Artigiane, può essere ammessa a partecipare secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento degli appalti pubblici. A tal fine deve risultare iscritta, su domanda, nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane, in una delle seguenti le seguenti fasce di classificazione (art.3 comma 1, conversione in euro):

  • fascia a) fino a € 51.646,00
  • fascia b) fino a € 206.583,00
  • fascia c) fino a € 361.520,00
  • fascia d) fino a € 516.457,00
  • fascia e) fino a € 1.032.914,00
  • fascia f) fino a € 2.065.828,00
  • fascia g) fino a € 4.131.655,00
  • fascia h) fino a € 6.197.483,00
  • fascia i) fino a € 8.263.310,00
  • fascia l) oltre a € 8.263.310,00

Tale iscrizione in una specifica fascia di classificazione avviene sulla base del volume di affari realizzato dall’impresa mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività comunque non inferiore a due anni): la fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio (art.3 comma 2).

Occorre però precisare che con l’entrata in vigore del comma 3, dell’art. 10 del decreto-legge n. 7/2007 (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, si è stabilito che

  • le attività di pulizia e disinfezione sono soggette esclusivamente alla sola dichiarazione di inizio attività (SCIA), da presentare alla Camera di Commercio competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Saranno invece applicabili i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Pertanto, si può concludere che ad oggi le sole imprese di pulizia e di disinfezione non viene più previsto l’obbligo del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi e quindi del preposto alla gestione tecnica. Questo perché si è inteso sopprimere requisiti tecnici per alcune attività considerate di carattere estremamente semplice e che sarebbero risultate quindi destinatarie di caratterizzazione troppo complessa come per esempio la conoscenza della chimica, della biologia, e dei relativi processi;
  • le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di conseguenza, saranno invece destinatarie dell’applicazione sia dei requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria e sia quelli di natura professionale e tecnico-organizzativi, ove la ratio è che trattandosi di processi più complessi, con risultati attesi con caratura di maggior tutela rispetto all’ambiente e le persone, le imprese che esercitano tali attività devono poter conoscere in modo approfondito la materia di cui vorranno qualificarsi come esperti professionisti.

Considerando quindi specificatamente le attività di sanificazione, come definita dal D.M.274/97, le imprese che intendono svolgere tali servizi devono possedere tutti i requisiti come sopra indicato, al pari della disinfestazione e derattizzazione, e dovranno quindi avere il preposto alla gestione tecnica in possesso di riconosciuti requisiti tecnico-organizzativi. Tale soggetto dovrà avere un rapporto con l’impresa di questo tipo:

  • Ditte individuali: es. titolare, collaboratore familiare del titolare, un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo, ecc.;
  • Per le società: es. socio per le s.n.c., socio accomandatario per le s.a.s.,  amministratore, un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo.

L’incarico potrà essere conferito nelle modalità in genere previste per queste tipologie di nomina, anche in base alle specifiche richieste delle Camere di Commercio e modulistica, anche quella afferente ad impresainungiorno.gov.it. Su tale aspetto, comunque il Ministero delle Attività Produttive ha dato indicazioni specifiche con la Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006, riportando quanto segue “Perché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all’impresa deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di immedesimazione”.

Si ricorda infine che il preposto alla gestione tecnica non potrà mai essere un consulente o un professionista esterno (art. 2, D.M.274/97). Il responsabile tecnico dovrà cioè assumere con l’impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto che si deve considerare diretto con l’operatività dell’impresa e previo costante controllo delle attività e dei servizi offerti.

Pertanto, ad oggi, in modalità estremamente sintetica possiamo dire che:

  • per esercitare l’attività imprenditoriale di sola pulizia e/o disinfezione (lettere a) e b) dell’art.1 comma 1 DM274/97) occorrono solo i requisiti di onorabilità ed economico finanziari;
  • per svolgere anche attività imprenditoriale di disinfestazione e/o derattizzazione e/o sanificazione (lettere c), d) ed e) dell’art.1 comma 1 DM274/97) occorrono oltre a quelli del punto precedente anche i requisiti tecnico-professionali (art.2 comma 3 del DM274/97), tra cui la presenza del preposto alla gestione tecnica;
  • non è richiesta l’applicazione del D.M.274/97 ove l’attività di pulizia sia svolta non come attività imprenditoriale, ma come attività in aree di pertinenza propria, con proprio personale.

Analizzando i contenuti del protocollo anti contagio del 14/03/2020 ad oggi ancora in vigore, in quanto richiamato nell’art.2 comma 10 del D.P.C.M. 10/04/2020, divenendo per decreto quindi obbligatorio e cogente almeno fino ai prossimi provvedimenti governativi, in diversi punti sono riportate sia disposizioni per le “pulizie” che per le “sanificazioni”:

  • Nelle premesse si indica che
    • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • Nel punto 4 “PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA” si riporta che
    • l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
    • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
    • occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
  • Nel punto 7 “GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…” si riporta che
    • occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
    • occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

In tale protocollo, non viene specificato in dettaglio cosa si debba intendere operativamente per pulizie, operazioni di sanificazione o sanificazione periodica, come non vengono indicate periodicità perentorie al di là di quanto genericamente riportato (giornaliere e/o periodiche), lasciando libera scelta al Datore di Lavoro di come svilupparle ed attuarle in relazione alla propria realtà lavorativa. Viene invece indicata una differenziazione tra quello che si può semplicisticamente considerare “pulizia e sanificazione ordinaria” da applicare in tutte le casistiche del protocollo, rispetto alla condizione di un caso covid19 in azienda, ove invece viene richiesto, come “pulizia e sanificazione straordinaria”, un intervento da svolgersi secondo le indicazioni della Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020.

In linea solo congetturale, forse nei casi ordinari i termini pulizie e sanificazioni impiegati dagli attori che hanno redatto il protocollo potrebbero essere stati postulati come interventi più vicini alle definizioni di pulizie e disinfezioni del D.M.274/97, atteso per esempio che gli stessi prodotti e processi suggeriti dall’OMS e dall’ISS per detergere le mani, le superfici, ecc., negli ambienti non sanitari, sono riconducibili ad operazioni non complesse sia di rimozione di materiali non desiderati quanto di operazioni che hanno l’obiettivo di inattivare i patogeni. Tuttavia, al di là di tale ipotesi suggestiva, a meno di ulteriori successivi chiarimenti, ad oggi occorre prendere atto che il termine sanificazione non è escludibile in quanto intenzionalmente utilizzato, senza possibilità di confusione, in tutto il protocollo, quindi non è possibile attribuire altro senso che quello. Altresì, tale scelta appare congrua rispetto alla necessità, nel caso di affidamenti a ditte terze (N.B. tale condizione è perentoria nel caso di interventi post-covid19) che non conoscono l’azienda, di avere soggetti incaricati che siano preparati professionalmente nell’esecuzione di tali interventi che richiedono principi di coordinamento, controllo e miglioramento degli ambienti, durante l’attuazione dei processi di abbattimento dei patogeni. In conclusione, allo stato, ove l’imprenditore ritenga necessario affidare servizi non solo di pulizia ma anche di sanificazione ordinaria a ditte esterne, ed in ogni caso ove debba provvedere ad affidare interventi di sanificazione straordinaria secondo la Circolare n.5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute, dovrà verificare nell’idoneità tecnico professionale dell’impresa, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/08, la presenza di requisiti morali e tecnico professionali specifici previsti per le lettere a) ed e) dell’art.1 comma 1 del D.M.274/97, i cui estremi sono ricercabili nella visura camerale (vedi figg.1 e 2) e quindi richiedere il nominativo del preposto alla gestione tecnica.

Ing. Giorgio Gallo

Fonte: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/luoghi-di-lavoro-C-48/i-requisiti-delle-imprese-di-pulizie-sanificazioni-AR-20036/

 

Sanificazioni autovetture Sassari

Sanificazione auto: ecco come fare

Cinque consigli per compiere l’operazione di igienizzazizone in maniera corretta

Fra le tante precauzioni tese a contenere il contagio, non va dimenticata la corretta pulizia dell’abitacolo della propria auto, soprattutto se si è costretti a continuare a guidare per motivi di lavoro o altre necessità. Non basta lavare l’auto come si fa di solito, per cui è legittimo chiedersi quale sia il metodo per igienizzare a fondo la propria vettura. Ecco 5 consigli che provengono dal sito automobile.it  dedicato ad annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, con l’aiuto di Giuseppe Quagliata, Operations Manager di Wash Out, società specializzata nell’attività di lavaggio auto.

Da dove partire? Cambio e volante
La prima cosa da fare è indossare guanti e mascherina. Solo a quel punto si può procedere alla sanificazione dell’abitacolo con prodotti disinfettanti. Per prima cosa ci si deve dedicare alla pulizia delle zone che si toccano più frequentemente come il volante e la leva del cambio. Poi, si può passare con attenzione ai comandi del sistema multimediale, ai pannelli delle portiere, alle maniglie interne. A riguardo, conviene dare una passata anche all’esterno dell’auto, sia alle maniglie delle porte sia alla maniglia del portellone posteriore. L’ultima cosa di cui occuparsi sono tutti i rivestimenti interni, anche quelli meno facili da raggiungere. “Se possibile – aggiunge Giuseppe Quagliata di Wash Out – suggerirei sempre l’utilizzo di nebulizzatori per spruzzare il prodotto in maniera più diffusa sulle superfici. Inoltre, è consigliato lasciarlo agire per circa 30 secondi e poi procedere alla rimozione con il panno”.

Sì ai disinfettanti, ma attenti alla candeggina
Tra i prodotti suggeriti e più utilizzati dalle aziende che fabbricano componentistica per gli interni delle auto ci sono i detergenti a base di alcol, apprezzati per la capacità di quest’ultimo di rimuovere efficacemente i germi. Altri disinfettanti utilizzabili sono quelli a base etanolo (“preferire prodotti con concentrazioni non inferiori al 70%”), cloro o candeggina. Quest’ultimi, però, richiedono molta attenzione, tanto è vero che “è sconsigliato l’utilizzo di prodotti con concentrazioni di cloro attivo superiori allo 0,1% e l’utilizzo di candeggina se non fortemente diluita”. Per via della potente azione chimica potrebbero sì eliminare i germi e i batteri, ma anche rovinare i materiali interni come le plastiche o le superfici più delicate.

Per ogni superficie il prodotto corretto
Da non usare, inoltre, prodotti a base di ammoniaca come quelli di colore blu per pulire i vetri che tendono a rompere il materiale vinilico del cruscotto, rendendolo appiccicoso quando sottoposto a calore e luce. Meglio, nel caso non si sia in possesso dei prodotti più adatti, preferire una semplice soluzione di acqua e sapone, che consente comunque di effettuare una buona igienizzazione dell’interno della vettura. Lo stesso vale se ci sono rivestimenti in pelle: meglio usare prodotti specifici per non causare aloni o invecchiamento della superficie trattata e assicurarsi sempre di spruzzare il prodotto sul panno e non direttamente sui rivestimenti da trattare.

Panni usa e getta
Un ultimo consiglio va al tipo di panno con cui applicare il prodotto per sanificare l’ambiente. Infatti, per evitare rischi, conviene utilizzare un normalissimo rotolo di carta assorbente da casa usa e getta. Così, finite le operazioni, ci si libera di ogni oggetto. Alla fine, tolti guanti e mascherina, bisogna ricordarsi di lavare a fondo le mani e il gioco è fatto.

Fonte: https://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2020/04/28/news/sanificazione_auto_ecco_come_fare-255098277/


 

Sagomatura siepi Sassari

La siepe è una struttura lineare, costituita prevalentemente da specie vegetali arboree ed arbustive. Nonostante sia del tutto artificiale, e che per questo motivo richieda l’intervento umano per conservarsi, costituisce un ecosistema di grande valore, soprattutto quando inserita in contesti territoriali molto degradati dal punto di vista biologico (aree destinate all’agricoltura intensiva, zone industriali, ambiente urbano, margini di infrastrutture, margini di corsi d’acqua artificializzati). La sua architettura inoltre le consente un’altissima produttività biologica (alta efficienza nella trasformazione dell’energia in biomassa).

La struttura della siepe

Architettura della siepe

L’architettura della siepe ha la particolarità – grazie alla sua conformazione lineare – di ricevere la luce non solo dall’alto, ma anche dai lati, fino al livello del terreno. Sono dei “muri verdi”, nei quali i germogli e le foglie si sviluppano sia verso l’alto, che lateralmente; possono pertanto convivere, nella siepe, sia le specie arboree (capaci di crescita verso l’alto) che tutte le specie arbustive (che sfruttano l’illuminazione laterale, che la siepe riceve fino a livello del suolo). Questa particolarità è la causa della elevata biodiversità potenziale della siepe e della alta produttività biologica.

Il vigore vegetativo delle siepi è tale che spesso la densità dei fusti e dei rami (specie se sono presenti specie spinose) la rende impenetrabile sia all’uomo, che a molti animali. Da qui, uno degli usi tradizionali delle siepi come confini delle proprietà e recinzioni viventi e produttive.

Analoghi naturali o spontanei delle siepi

In natura, i popolamenti vegetali arboreo-arbustivi si organizzano in modo da coprire superfici di varia ampiezza, i boschi, e non tendono a disporsi in allineamenti. Il limite naturale del bosco è in genere graduale, e ne costituisce il mantello: una zona marginale in cui il bosco diventa progressivamente meno alto e meno fitto, con notevoli cambiamenti sia della sua struttura, che della sua composizione floristica. Tuttavia, in alcuni, il bosco trova un limite netto ed invalicabile al suo sviluppo, sia per ostacoli naturali (come uno specchio d’acqua, o un precipizio) che per effetto dell’azione dell’uomo (un’area coltivata, una strada). In questo caso, il margine del bosco è netto ed assume l’aspetto di un “muro verde” verticale.

Se immaginiamo di restringere progressivamente il bosco, ad un certo punto questo si ridurrà ad una striscia sottile delimitata da due margini piuttosto vicini fra loro; questa struttura prende il nome di fascia boscata. Se lo stringiamo ancora, alla fine l’area boschiva centrale sparirà e i due margini opposti si toccheranno: abbiamo ottenuto una siepe. La siepe può essere quindi immaginata come un analogo di due margini naturali di un bosco fusi fra di loro; una struttura “limite” del bosco, quando la larghezza del bosco tende a zero.

Valore ecologico della siepe

Gli ambienti di transizione, detti ecotono, sono generalmente caratterizzati da elevato grado di biodiversità, perché costituiscono l’habitat, sia specie specializzate per l’ambiente ecotonale, che specie normalmente ospitate da entrambi gli ambienti di cui l’ecotono costituisce il limite. In alcuni casi la presenza delle specie è accidentale; in altri, l’ambiente ecotonale è sede specifica di particolari fasi dello sviluppo degli individui. Ad esempio, l’ecotono costituito dalla costa marina (limite fra la terraferma e il mare) è habitat elettivo di specie quali i molluschi della fascia di marea, ma è anche frequentato da predatori terrestri e marini (come presenza occasionale) o da specie di alto mare nel momento della riproduzione (ad esempio, le testuggini marine).

La siepe, ecotono fra gli spazi aperti e il bosco, ha analoga produttività e valore ecologico. In parte, mantiene il suo valore ecologico intrinseco anche quando la sua composizione floristica è estremamente semplificata (siepi artificiali monospecifiche o la sua architettura è fortemente innaturale (siepi potate geometricamente), come dimostra il fatto che comunque sono sede di frequente nidificazione di uccelli e riparo per altri piccoli animali.

Origine delle siepi

Le siepi, in quanto struttura inesistente in natura, derivano da effetti (attivi o passivi) dell’attività umana. Vi sono sostanzialmente tre modalità di formazione di una siepe:

  1. disboscamento, con rilascio di una sottile striscia perimetrale di bosco. In questo caso, la composizione floristica è strettamente correlata a quella del bosco preesistente; fin dall’inizio, sono presenti numerose specie arboree, arbustive ed erbacee proprie del bosco e del suo mantello. È questa la probabile origine di molte siepi che delimitano i campi chiusi”, ossia gli appezzamenti agricoli tradizionali, che caratterizzavano il paesaggio della pianura e della collina prima dell’avvento dell’agricoltura meccanizzata.
  2. assenza prolungata di disturbo antropico (aratura/sarchiatura/sfalcio) lungo ostacoli lineari. È il caso degli spazi immediatamente adiacenti alle recinzioni, che ostacolano le normali attività di manutenzione, come quelle autostradali. In questo caso, la siepe origina da germinazione di semi trasportati da agenti atmosferici o, molto spesso, da uccelli, che usano la recinzione come posatoio. La composizione floristica ha relazioni con quella dell’ambiente circostante, ma spesso è particolarmente ricca di specie che formano bacche appetite dagli uccelli, fino ad essere composte da poche specie o da una sola. Particolarmente evidenti, e di facilissima osservazione, le siepi che si formano spontaneamente lungo le recinzioni autostradali.
  3. impianto. In questo caso, la composizione floristica dipende esclusivamente dalla scelta delle specie da impiantare da parte dell’uomo. I criteri di scelta variano in base alla funzione della siepe (specie arbustive intricate e spinose per siepi difensive; specie sempreverdi, tolleranti la potatura per siepi con funzione ornamentale tradizionale, nel contesto del “giardino all’italiana” e suoi derivati; specie ornamentali di vario tipo, decidue o sempreverdi, fiorite o non fiorite, produttrici di bacche o meno, nelle siepi dei giardini moderni o informali).

Evoluzione naturale delle siepi

Lasciate indisturbate, sospendendo cioè ogni intervento di manutenzione, le siepi tendono a trasformarsi in aree boscate con due meccanismi:

  1. crescita tridimensionale delle chiome. Sia le specie arbustive, che quelle arboree, tendono a dilatare la propria chioma nelle tre direzioni, adombrando la base della siepe. La quantità di luce che raggiunge i rami più bassi si riduce, e la siepe perde la sua densità nella sua parte bassa.
  2. accrescimento naturale. Al limite della siepe, si formano perifericamente nuove piante, sia per riproduzione agamica (produzione di polloni radicali, riproduzione per stoloni) che per germinazione di semi. La siepe si trasforma in fascia boscata e successivamente in bosco.

Interventi di manutenzione delle siepi

La sopravvivenza della siepe come tale richiede un intervento umano adeguato a contrastarne l’evoluzione naturale.

  1. controllo della crescita tridimensionale delle chiome. Si attua mediante la potatura, ossia l’accorciamento dei rami. Questo impedisce che la base della siepe si sfoltisca.
  2. controllo dell’accrescimento laterale. Si attua semplicemente persistendo nelle normali attività di gestione del suolo fino al margine della siepe (sfalcio, sarchiatura ecc), che distrugge le plantule poco dopo il loro insediamento.
  3. ringiovanimento della siepe. Con il passare del tempo, gli individui arboreo-arbustivi che costituiscono la siepe maturano, e formano fusti di un certo diametro. Il vigore vegetativo (ossia, la capacità di emettere nuovi, vigorosi germogli) si riduce; le ripetute potature causano deformazioni antiestetiche dei rami (“teste di gelso”); la siepe tende a spogliarsi verso il basso. Per evitare questi fenomeni, a cadenza pluriennale si esegue la ceppatura, ossia il taglio di tutti i fusti a poca distanza dal suolo, lasciando sul posto i soli ceppi. I nuovi germogli assicurano un’ottima densità della vegetazione alla base della siepe, e sono più facili da potare adeguatamente. Naturalmente, l’intervento seleziona le specie arboree ed arbustive che sopportano tale forma di disturbo; nel caso delle siepi ottenute con il rilascio di una striscia di bosco, le specie non tolleranti la cippatura scompaiono rapidamente.
  4. eliminazione selettiva di specie. Nel caso delle siepi ornamentali, in cui la composizione floristica non ha rapporto con la vegetazione potenziale locale, la siepe è rapidamente colonizzata da specie arboreo-arbustive selvatiche, tendendo alla naturalizzazione. Se la conservazione della composizione originale della siepe va ritenuta indispensabile, occorre procedere all’eliminazione regolare delle specie insediatesi spontaneamente.

Le siepi nell’ambiente agricolo

La diffusione dell’agricoltura intensiva, basato sull’impiego di macchine sempre più potenti e veloci e su grandi quantità di sostanze chimiche, ha aumentato notevolmente la produttività delle campagne. Il paesaggio delle pianure è stato radicalmente modificato, nel senso di una drastica semplificazione. Le dimensioni degli appezzamenti sono enormemente aumentate, e ogni discontinuità è stata rimossa; perfino i fossi e i canali di irrigazione e di scolo sono stati sostituiti da canalizzazioni interrate. Con il passare del tempo, questo modello di agricoltura sta mostrando alcuni limiti. Non si tratta solo dell’impoverimento biologico della campagna, con riduzione o scomparsa di gran parte della biodiversità animale e vegetale, e del degrado del paesaggio, per quanto la sua godibilità dal punto di vista estetico. Si tratta dell’emergere di seri problemi di ecologia funzionale, che si ripercuotono direttamente sulla salute delle popolazioni residenti e sulla stessa produttività agricola. Eccone un elenco parziale.

  1. L’eliminazione delle barriere verticali, costituite dalle siepi e dalle fasce boscate, comporta un aumento della velocità del vento sulla superficie coltivata, accentuandone l’attività erosiva e la sua capacità di asportare l’umidità. Le coltivazioni risentono sia della perdita di particelle fini del suolo, sia della carenza idrica che richiede un maggiore ricorso all’irrigazione artificiale; in alcune zone, la disponibilità d’acqua è limitata.
  2. La lavorazione profonda del suolo sta riducendo marcatamente la quantità di humus del terreno, con grave interferenza dei meccanismi che ne assicurano la struttura e la fertilità.
  3. L’eliminazione dei corsi d’acqua superficiali (di ogni dimensione, comprese le canalette e i fossi) elimina la possibilità di autodepurazione che tali corsi d’acqua hanno naturalmente, soprattutto se vegetati sulle sponde. Una maggior quantità di agenti inquinanti (concimi e fitofarmaci) raggiunge le falde o i corsi d’acqua maggiori.
  4. La riduzione della biodiversità comporta la scomparsa o il marcato diradamento dei predatori naturali di vari parassiti. La lotta ai parassiti richiede maggiori quantità di fitofarmaci, con conseguente maggiore spesa e maggiore inquinamento ambientale.
  5. La riduzione della biodiversità riduce il numero e la varietà degli insetti impollinatori, diminuendo la produttività delle coltivazioni che richiedono la presenza e l’attività di questi insetti.

Nuove, moderne forme di agricoltura (agricoltura biologica; agricoltura biodinamica; lotta integrata) richiedono necessariamente che la biodiversità delle campagne sia conservata o ricostituita; le siepi e i corsi d’acqua naturali sono due elementi essenziali in questo contesto, e la loro ricostituzione è incentivata da direttive della Comunità Europea.

In alcuni paesi europei, sono già in atto da molti anni iniziative di riordino fondiario che, esattamente all’opposto di quello attuato usualmente in Italia, si propone l’obiettivo di ripristinare il paesaggio tradizionale, e di riattivarne i meccanismi ecologici naturali anche mediante la realizzazione di siepi.

In Italia, un progetto siepe per la ricostituzione delle siepi agresti è stato predisposto ed attuato dalla regione Veneto, per iniziativa della sua Azienda Foreste.

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Siepe

Manutenzione aree verdi urbane Sardegna

LE AREE VERDI URBANE POSSONO RIQUALIFICARE LE CITTÀ E RENDERLE PIÙ PIACEVOLI DA VIVERE.

Le aree verdi urbane sono state sottovalutate per molto tempo, scarsamente integrate nelle politiche gestionali delle città e praticamente escluse dai piani urbanistici della maggior parte delle località italiane.

Grazie alla recente attenzione verso la tematica della sostenibilità, unita alle crescenti preoccupazioni per la qualità della vita dei cittadini, iniziano a emergere molte discussioni sul loro sviluppo.

Il rapporto Unasylva del 2018 promosso dalla FAO, intitolato “Forests and sustainable cities”, ha evidenziato come siano necessari nuovi investimenti sul verde urbano, nell’ottica di combattere l’inquinamento e fronteggiare la mancanza di risorse idriche.

L’urbanizzazione e l’esigenza di città più salubri

La crescita di popolazione residente nei centri cittadini, porta con sé l’esigenza di rendere la vita delle persone più salubre, intervenendo sulla aree urbane e peri-urbane per aumentare la presenza del verde.

Infatti, la coscienza ambientale e sociale, si sta pian piano integrando a quella urbanistica, nell’ottica di progettare consapevolmente i luoghi all’aperto e renderli fruibili da famiglie, bambini e animali.

Oltre a rappresentare dei luoghi di svago, i parchi e i giardini pubblici rendono la città un luogo più piacevole da vivere, apportando benefici per la sostenibilità ambientale. Le cinture verdi, infatti, aiutano a tenere sotto controllo i livelli di inquinamento dell’aria, mantengono la biodiversità e migliorano il microclima cittadino. L’evaporazione prodotta dalle piante è in grado di mitigare i picchi di calore della stagione estiva, mentre l’ombreggiamento degli edifici consente notevoli risparmi sull’energia per la climatizzazione.

La distesa di prati, infine, contribuisce a migliorare la percezione dei quartieri urbani, impattando positivamente sullo sviluppo delle attività motorie e cognitive dei più piccoli, come evidenziato da numerose ricerche scientifiche. Oltre alle aree così ampie, anche gli elementi di arredo urbano come rotonde, aree spartitraffico, marciapiedi, aree pedonali, parcheggi e aiuole, possono essere riqualificate attraverso il verde.

Sviluppo e manutenzione delle aree verdi urbane

Gli spazi pubblici verdi vengono in genere gestiti dai Comuni, responsabili per la loro progettazione e manutenzione nel tempo. All’interno dei processi di espansione urbana, il ruolo di questi luoghi assume una forte componente sociale, fino a diventare il motore per la riqualificazione di aree degradate: attività ricreative e didattiche possono essere infatti organizzate per incentivare i cittadini a trascorrere più tempo all’aria aperta.

Tutte queste azioni, rappresentano un impegno a lungo termine, che esige una pianificazione puntuale e il coinvolgimento di professionisti per il mantenimento di ordine e pulizia, nonché per la cura di piante e arbusti. Inoltre, per garantire la salute delle essenze vegetali e l’aspetto rigoglioso di aiuole e manti erbosi, è necessario attingere alle risorse idriche della città.

Fonte: https://www.italgreenlandscape.com/aree-verdi-urbane-migliorano-le-citta/

 

Rimozione rifiuti Sassari

Chi è il soggetto tenuto alla rimozione dei rifiuti abbandonati?

(di Stefano Maglia)

Ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 152/06, in caso di violazione del generale divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, la norma individua il soggetto obbligato al ripristino anzitutto nel soggetto che ha effettuato l’abbandono.
L’obbligo di rimozione e ripristino è subordinato all’adozione di un’ordinanza che disponga “… le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere”, decorso il quale potrà procedersi all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Seguendo l’orientamento giurisprudenziale costante della giurisprudenza, il Legislatore ha individuato con precisione i soggetti solidalmente responsabili con colui che ha commesso l’illecito ed i casi in cui ricorre tale solidarietà: in particolare il proprietario del fondo (o, comunque, il soggetto che ne abbia la gestione), se soggetto diverso dall’autore dell’illecito, è destinatario dell’ordine ma solo se ed in quanto sia stato, con il proprio comportamento (doloso o colposo), compartecipe dell’illecito.
Nel caso si configuri un abbandono di rifiuti lungo una strada comunale i rifiuti acquistano la qualificazione di rifiuti urbani “ex lege”, per effetto della generica classificazione data dall’art. 184, c. 2, lett. d), D.L.vo 152/06, secondo cui: “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi” sono rifiuti urbani.
In tal caso si deve ritenere che alla rimozione sia deputato il Comune (o per esso il gestore incaricato alla raccolta dei rifiuti urbani), proprio sulla base di quanto previsto dal citato art. 192. Se la strada non fosse comunale, ma provinciale, statale o anche arteria autostradale, occorre individuare anzitutto il “gestore” della medesima. A tale conclusione si arriva interpretando estensivamente il principio espresso da Consiglio di Stato sentenza 4 maggio 2011 n. 2677 in tema di rifiuti abbandonati sulle autostrade. I Giudici hanno fornito un criterio interpretativo di più ampio respiro, ritenendo di applicare il Codice della Strada piuttosto che il TUA nei seguenti termini: “È illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati sulle strade di proprietà di soggetto terzo; l’obbligo di pulizia incombe doverosamente in capo all’ente proprietario, ovvero al concessionario. È quindi corretta l’applicazione dell’articolo 14 del D.L.vo 285/92 (Codice della strada) in relazione alla mancata rimozione di rifiuti indifferenziati depositati sul raccordo autostradale rientrante nel territorio comunale. Tale norma affida la pulizia delle strade e delle loro pertinenze – e quindi non limitata al “nastro stradale”. Il D.L.vo 152/06 non contiene difatti alcuna disposizione che possa incidere sulla questione, mentre la “procedura sostitutiva” istituita dal DL 172/2008 sull’emergenza rifiuti in Campania, seppur dotata di valenza generica, mal si concilia con la norma speciale di settore contenuta nell’articolo 14”.
In questi termini, ancor più recentemente, si è espresso Tar Puglia (BA), I, 9 febbraio 2012, n. 299: “Poiché l’A.N.A.S. ha un dovere di manutenzione, di custodia e di vigilanza sui tratti stradali di cui è proprietaria, deve ritenersi legittima l’ordinanza sindacale ex art. 192, co. 3 del D.L.vo 152/06 che ingiunga la rimozione e l’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti pericolosi (nel caso di specie, eternit) abbandonati da terzi in un’area di cui essa risulta essere proprietaria”.

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

Fonte: https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/chi-e-il-soggetto-tenuto-alla-rimozione-dei-rifiuti-abbandonati/

Pulizia e riassetto camere Hotel Sardegna

Un albergo, piccolo, medio o grande che sia, ha bisogno di essere pulito tutti i giorni.

Per pulizia non intendiamo solo il riassetto della camera, la pulizia della hall e l’ingresso, ma tutte quelle azioni che garantiscono all’hotel un’immagine pulita che fa sentire il cliente accolto e ben accetto.

Le pulizie hotel sono uno dei pilastri fondamentali che regge la soddisfazione del cliente, quando varca per la prima volta la soglia della struttura decide a primo impatto se ha fatto la scelta giusta o sbagliata. L’impresa di pulizie per alberghi punta non solo al riassetto delle camere, ma a creare atmosfere accoglienti e cortesia.

Pulizie alberghi: da dove si comincia?

Quando si pensa alle pulizie alberghi la prima cosa che viene in mente è la stanza con il letto in disordine, la cameriera ai piani che rassetta e quel bellissimo profumo di fresco e pulito che si avverte quando si entra in camera subito dopo le pulizie. Le pulizie camere d’albergo non sono semplici come sembrano e, quando si affida il servizio a personale non qualificato, i risultati non sono dei migliori.
Generalmente chi si occupa della pulizia e del riordino della camera è la cameriera ai piani, gestita da personale di grado superiore con esperienza nel settore. Il nostro servizio garantisce personale altamente qualificato che sa svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi.
Il nostro personale sa come organizzare il carrello per le pulizie, come gestirlo e soprattutto come utilizzarlo senza sprechi. È fondamentale che il personale addetto ai piani sappia gestire con attenzione la biancheria, sia da letto che da bagno.

Le pulizie camere albergo avvengono secondo una lista che viene fornita giornalmente alle cameriere dalla reception. Quest’ultima infatti comunica quali sono le camere da pulire, quelle che si devono pulire per prima ed in profondità. Infatti, la camera non va pulita in ordine di numero, ma in base all’urgenza.

Una volta che si sa quale camera pulire e si ha tutto l’occorrente per farlo, è il momento di mettersi all’opera e cominciare l’operazione.

Pulizie alberghi: riassetto della camera

Il personale per le pulizie hotel solitamente comincia il riassetto dal bagno o dal letto. Giornalmente si effettua una pulizia superficiale, mentre di tanto in tanto si va più a fondo. Le ipotesi sono due, o si effettua ogni quindici-trenta giorni oppure ogni dieci-venti giorni.

Cominciando dal bagno si attua la pulizia della doccia o della vasca, la tazza, il lavandino ed il bidet. Bisogna rimpiazzare la carta igienica e la biancheria sporca con quella pulita.  È fondamentale che il personale sia ben addestrato e sappia che nel caso siano presenti oggetti si valore e non del cliente, non bisogna aprire alcun contenitore o toccarli. Fatto ciò, ci si sposta nella camera e si rifà il letto o si cambiano le lenzuola.

Se la stanza è dotata di balcone, bisognerà pulire anche gli esterni, eliminando la polvere che si accumula sulle superfici esterne come tavolini, sedie e ringhiera.

Per pulire i mobili ci si comporta in modo diverso a secondo se lo stesso cliente userà di nuovo la camera o è partito e si aspetta un nuovo ospite. Generalmente si spolverano la testata del letto e i ripiani, come comodini e scrivania.

Un paio di minuti vanno dedicati anche al minibar. Bisogna assicurarsi che funzioni correttamente e vanno riforniti i prodotti mancanti.

Fonte: https://www.puliziehotel.it/pulizie-alberghi/

Potatura siepi Sassari

Scegliere il periodo giusto per la potatura di una siepe

Quello della potatura della siepe è, da sempre, un momento particolarmente importante per coloro i quali amano prendersi cura direttamente del proprio giardino. Non si tratta solo di aiutare la pianta a crescere in maniera appropriata ma, anche di dare un tocco estetico personale al nostro giardino. Dobbiamo tenere in considerazione, infatti, che la nostra siepe rappresenterà lo sfondo per tutte quelle piante a fiore che andremo ad inserire nel nostro giardino. Inoltre, aspetto da non trascurare, la potatura della siepe è significativa anche per quanto riguarda la pulizia del nostro giardino. In tutto ciò è di fondamentale importanza conoscere il momento giusto per rimboccarsi le maniche e mettersi all’opera .E’ bene sapere, innanzitutto, che una regola fissa per stabilire il periodo di potatura di una siepe non esiste. Ma quand’è allora il periodo giusto?

Quali siepi e in quale momento

Di base, è consigliabile conoscere attentamente la tempistica di potatura per ogni siepe.Tuttavia, in linea di massima possiamo dire che, il periodo di potatura della maggior parte delle siepi è quello che coincide con l’arrivo della primavera e più precisamente al termine della fioritura. Molte siepi, infatti, hanno principalmente un compito decorativo. Privarle di rami durante il periodo invernale le priverebbe della loro qualità più importante: la bellezza nella fioritura. E’ il caso ad esempio della Tamerice, dell’Escallonia, della Forsizia e della Fotinia, la quale fa parte della famiglia della rosacee. Non mancano, ovviamente le siepi che richiedono una tagliata in inverno, come ad esempio l’alloro e alla fine dell’estate come l’Aucuba. Le siepi sempreverdi di conifere o le piante da frutto a foglia caduca (come il nocciolo) rappresentano una particolarità. Possono essere potate durante tutto l’anno. Le conifere anche più volte l’anno.

Su come potare una siepe è stato scritto molto. Partiamo dal presupposto che esistono due metodi prevalenti: quello formale e quello informale. Il primo riguarda tutte quelle siepi che si trovano all’interno del giardino. In genere sono siepi decorative e spesso assumono forme geometriche o particolari. La potatura, pertanto sarà molto artistica. Per quanto riguarda le siepi perimetrali, la cui funzione è principalmente divisoria, il taglio sarà decisamente più netto ed approssimativo e viene effettuato principalmente per evitare che la pianta si alzi troppo in altezza. D’altronde, questo tipo di siepi non ha bisogno di particolare manutenzione, data la resistenza. L’importante, non ci stancheremo mai di sottolinearlo, è di individuare il periodo giusto per la potatura della siepe, così da evitare possibili danni per la pianta. A seconda delle dimensioni della siepe è importante scegliere lo strumento giusto. Per siepi di grandi dimensioni è consigliato un tosasiepi elettrico, altrimenti è sufficiente un classico ma sempre valido forbicione. Per le piccole correzioni e per i tagli più specifici suggeriamo delle cesoie da giardino.

Spesso la potatura di una siepe viene sottovalutata. Non potare una siepe significa lasciar crescere una pianta in un modo inappropriato, senza un ordine logico. In particolare, si formerebbero troppi rami piccoli e sottili all’esterno che impedirebbero il passaggio della luce e dell’aria e, di conseguenza la produzione di foglie. Per iniziare è consigliabile partire dall’alto della siepe e poi passare ai lati, facendo attenzione a seguire un ordine che vada dal basso verso l’alto. Il taglio deve essere preciso, senza scalinature, così da mantenere l’equilibrio generale della pianta. Alcuni consigli pratici: – utilizzate un telo di plastica da appoggiare sul prato. Servirà a raccogliere i pezzi tagliati e a preservare l’erba; – evitare di tagliare i rami più grandi. Il taglio di un ramo è per la pianta come una ferita che deve ricucirsi il prima possibile per evitare possibili infezioni; – tagliate sempre nella stessa direzione; – utilizzare delle corde fissate ai quattro angoli della siepe per avere un taglio preciso.

Fonte: https://www.giardinaggio.net/giardino/siepi/potatura-siepi-periodo.asp

Montaggio arredi per comunità Sassari

Bonus Mobili 2020: cos’è e come richiederlo

Il Bonus Mobili 2020 è un’agevolazione fiscale pensata per chi deve effettuare lavori edili di ristrutturazione per incentivare la ripartenza. Il beneficio consiste in una detrazione che corrisponde al 50% della spesa totale per acquistare elettrodomestici o elementi d’arredo. L’importo massimo detraibile è 10.000 Euro.

Il Decreto Rilancio ha dato via ad una serie di agevolazioni fiscali, riduzioni e detrazioni di vario genere per incentivare la ripartenza economica. Le manovre previste per 2020 e 2021 interesseranno anche l’edilizia ed i lavori di ristrutturazione. Oltre alle detrazioni relative alla ristrutturazione di un immobile, sarà possibile ottenerne ulteriori per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Le riduzioni potranno essere richieste attraverso sconti in fattura oppure scegliendo la cessione del credito e riottenere la somma prevista attraverso rate annuali.

Il Bonus Mobili è una detrazione “IRPEF” pari al 50% che spetta ai contribuenti e che interessa la spesa relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici di immobili recentemente ristrutturati. Tale detrazione, quindi, si lega al “Bonus Ristrutturazione”. Per ottenere il “Bonus Mobili” la data di inizio dei lavori per la ristrutturazione dell’immobile di interesse deve essere antecedente a quella in cui sono stati acquistati mobili ed elettrodomestici a partire dal 1° gennaio 2019. Il “Bonus Mobili” va richiesto nella dichiarazione dei redditi e potrà essere suddiviso in quote annuali per un massimo di 10.000 euro di spesa. Nel caso di ristrutturazioni su più di un immobile è possibile richiedere la detrazione per ogni unità.

Per ottenere il Bonus Mobili le spese devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dalla fine dei lavori ed assieme ad essi è necessario anche trasmettere la comunicazione “ENEA” per gli elettrodomestici e la loro classe energetica. La mancata presentazione della documentazione impedisce l’accesso al Bonus.

In alternativa, la detrazione potrà essere richiesta scegliendo la modalità di sconto in fattura. Per ottenere la riduzione fiscale prevista, i pagamenti relativi ad acquisto, trasporto e montaggio di arredi ed elettrodomestici dovranno essere effettuati in due possibili modalità: carta di credito/debito o bonifico. Altre modalità di pagamento non consentiranno di ottenere la detrazione fiscale.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria occorreranno tutte le ricevute dei bonifici effettuati (o delle transazioni avvenute qualora si pagasse con carta di credito/debito) e le fatture dettagliate dove dovranno essere indicati il tipo di prodotto acquistato, la quantità ed il costo dello stesso. I documenti serviranno per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, ma sarà importante conservarli anche per poterli esibire qualora si venisse successivamente sottoposti ad accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: https://www.atuttonotizie.it/news/bonus-mobili-2020-cose-e-come-richiederlo/

Consolidamento e messa in sicurezza alberi pericolanti Sardegna

Il metodo del consolidamento nasce per dare un’ alternativa alla potatura dei rami instabili o percolanti, o quando l’albero presenta ferite o fratture che ne potrebbero pregiudicare sia la salute che la resistenza strutturale nel suo insieme.

Questa tecnica è infatti utilizzata soprattutto per motivi di sicurezza, assicurando la stabilità della pianta.

Il consolidamento di alberi viene usato quasi sempre in quei casi dove la pianta rischia il cedimento in alcune sue parti o totale. Oltre agli ovvi danni alla pianta stessa, questo può mettere in serio rischio strutture sottostanti o vicine come case, edifici e strade.

Questa tecnica viene adoperata soprattutto nelle strade molto trafficate, dove eventuali rami caduti o pericolanti possono creare disagi alla circolazione, ma viene usata anche in parchi e giardini pubblici o in zone con palazzi molto vicini agli alberi.

Fattore non secondario inoltre è che il consolidamento delle piante oltre a mettere in sicurezza le zone limitrofe alla pianta, la rende molto più stabili strutturalmente e nella maggior parte dei casi, anche più belle esteticamente, sviluppando una forma più omogenea.

Le tecniche possibili per consolidare e mettere in sucurezza una pianta sono varie e cambiano in funzione delle esigenze del caso specifico.
Dimensioni, fratture, malattie o semplici errate potature passate che hanno portato la pianta ad una sviluppo non equilibrato, richiedono metodi di messa in sicurezza diversi.

In generale si preferisce preservare l’alasticità della pianta, in grando cosi di meglio assorbire eventuali forze che agiscono su di lei, come il forte vento che agisce lateralmente, o la nave che invece agisce in sulla verticale.

Vengono usate per il consolidamento, dei tiranti elastici molto resistenti, che vengono legati alle branche dell’albero secondo le esigenze precedentemente valutate.
Solo come in casi limite, come ferite profonde che richiedono un immbilità delle parti lese per favorire una ricrescita al suo interno si ricorre a consolidamenti rigidi.

Il consolidamento degli alberi una tecnica che sta prendendo sempre più piede, visto che le grosse potature, fatte senza criterio, possono provocare danni strutturali alla pianta

Quando consolidare un albero?

  • Per proteggere l’ambiente sottostante
  • Se si notano sulla pianta carie e cavità
  • Se presenti biforcazioni pericolose all’interno della pagina
  • Presenza di rami detti a “L”
  • Per proteggere alberi pinatati da poco

Esistono vari tipi di consolidamento:

  • Consolidamento Dinamico che permette alla parti collegate tra di loro di potersi muovere secondo i propri sviluppi
  • Consolidamento Statico che assicura in caso di lieve rottura delle parti di restare fermo e quindi di consolidare la parte
  • Consolidamento di tenuta che permette alla parte pericolosa di non spezzarsi o non cadere qualora ci sia una rottura evitando danni a cose e persone.

Il Consolidamento Dinamico viene usato quando valutando le parti della pianta troviamo delle carie o dei difetti strutturali delle branche dei rami principali e secondari.

Il Consolidamento Statico viene usato in presenza di una spaccatura tra le parti portanti e quindi c’è il pericolo di rottura delle branche o dei rami, e così facendo si elimina questo pericolo.

Il Consolidamento di tenuta viene eseguito quando c’è pericolo che il ramo o la branca si rompa e cada al disotto della pianta, così facendo possiamo tenere il ramo appeso senza che crei danni a cose o persone.

Fonte: http://www.fattoriclimbers.it/consolidamento-e-messa-in-sicurezza-degli-alberi/

Manutenzione manto erboso impianti sportivi Sassari

La manutenzione dei campi da calcio, dei campi da calcetto, rugby, football americano o da paddle, giusto per citarne alcuni, è fondamentale sia per mantenere l’integrità e il “benessere” del terreno di gioco, sia per garantire le ottimali condizioni di giocabilità e di sicurezza agli atleti che ogni giorno quei campi li utilizzano per i loro allenamenti e competizioni.

Nello specifico, i campi in erba naturale e quelli in erba artificiale, necessitano di alcuni accorgimenti particolari, cicli manutentivi programmati e adeguate misure di prevenzione e mantenimento.

Manutenzione del manto erboso dei campi da calcio in erba naturale

Gli impianti sportivi in erba naturale, che siano campi da calcio o da altri sport, necessitano di cure continuative, che spaziano tra interventi di natura ordinaria, come ad esempio il taglio dell’erba, e interventi “straordinari”, come gli interventi al sottofondo.

La manutenzione ordinaria di un campo da calcio in erba naturale è un’attività normalmente affidata al gestore del centro sportivo, e prevede in primis il taglio dell’erba con frequenza dettata dai cicli vegetativi e dalle condizioni climatiche del luogo.

Buona prassi è il taglio a 25/35 mm da terra nel periodo estivo e a 35/50 mm nel periodo invernale.

Necessaria per la buona riuscita del taglio è la manutenzione dei macchinari dedicati, che dovranno sempre disporre di lame affilate per non indebolire le piante e mantenere il terreno di gioco in condizioni ottimali.

Altra attività affidata al gestore è la concimazione, da programmare in funzione della stagionalità e al calendario di eventi che il campo ospiterà, in modo da garantire alle piante il giusto apporto di sostanze nutritive per ogni stagione dell’anno.

Oltre alla concimazione, sono da prevedere anche interventi specifici di trattamenti del manto erboso con sostanze chimiche atte a combattere e prevenire la crescita di piante non desiderate.

Ultima, ma non per importanza, tra le attività di manutenzione ordinaria di un campo da gioco in erba naturale è l’irrigazione, necessaria per lo sviluppo, la crescita e il benessere del manto erboso.

Le fasi della manutenzione straordinaria di un campo da calcio in erba naturale

La manutenzione straordinaria di un campo da calcio in erba naturale è da prevedere una-due volte l’anno, in base alle esigenze specifiche del terreno di gioco.

Gli interventi di questo genere vanno effettuati in periodi idonei alla buona riuscita del lavoro, solitamente quelli con meno affluenza di atleti sul campo.

Alcuni degli interventi di manutenzione straordinaria sono ad esempio:

  • Carotatura
  • Sabbiatura
  • Bucatura
  • Piantumazione stoloni
  • Semina
  • Controllo dell’impianto di irrigazione
  • Decompattazione dell’intaso
  • Sciabolatura
  • Arieggiatura
  • Verticut
  • Scorticatura

Per interventi di questa portata, è necessario l’intervento di professionisti del settore, che sapranno riportare il campo da gioco alle condizioni ottimali per l’allenamento e la competizione.

Fonte: https://www.greenpowerservice.it/manutenzione-manto-erboso/#:~:text=La%20manutenzione%20straordinaria%20di%20un,affluenza%20di%20atleti%20sul%20campo.

 

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