Nel recepire il sistema delle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti previsto dalla direttiva 91/156/CEE, il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (“decreto Ronchi”) aveva individuato nell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti la competente autorità, prevista dall’articolo 12 della direttiva medesima, presso la quale devono iscriversi “gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al recupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari)”.
L’Albo è stato costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso lo stesso Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Al Comitato Nazionale sono affidate funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle Sezioni regionali, le quali hanno il compito di iscrivere le imprese. Tali funzioni si manifestano con l’emanazione di deliberazioni, direttive e circolari e mediante le decisioni sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni.
In applicazione delle suddette disposizioni comunitarie, l’articolo 30 del D.Lgs 22/97 aveva disposto l’obbligo d’iscrizione all’Albo per le imprese che effettuano l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi (esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti), nonché per le imprese che effettuano l’attività di commercio e intermediazione dei rifiuti.
Inoltre, il Legislatore nazionale aveva previsto l’obbligo d’iscrizione per le imprese che effettuano l’attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti.
L’iscrizione costituisce autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti.
Per le altre attività abilita alla gestione di impianti o all’esercizio di attività autorizzate da altre amministrazioni.
L’iscrizione all’Albo dura cinque anni ed è subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie (fideiussioni). Il decreto Ronchi aveva inoltre previsto l’iscrizione con procedura semplificata, di durata biennale, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero.
In sintesi, l’Albo svolge una importante funzione di selezione e di qualificazione delle imprese obbligate le quali, per ottenere l’iscrizione, devono dimostrare il possesso di determinati requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.
Uno dei principali risultati conseguiti dall’Albo è costituito dalla pubblicazione dell’elenco nazionale delle imprese iscritte.
L’albo è disponibile sul sito web http://www.albonazionalegestoriambientali.it dal 3 novembre 2004 e contiene, per ciascuna impresa, i dati anagrafici, le categorie e classi d’iscrizione, le tipologie dei rifiuti gestiti e i relativi codici dell’elenco europeo dei rifiuti.
La ricerca delle imprese può essere effettuata attraverso la corrispondente ragione sociale, la sezione regionale o provinciale di iscrizione, la categoria, il codice dei rifiuti.
Con la pubblicazione dell’Albo è stato messo a disposizione del complesso sistema che regola la gestione dei rifiuti un importante strumento.
Infatti, tenuto conto della funzione svolta dall’Albo, la pubblicazione dell’elenco delle imprese iscritte si configura come fondamentale elemento di trasparenza, punto di riferimento per le imprese che producono rifiuti (e che li debbono affidare a operatori qualificati), per le amministrazioni pubbliche e per i cittadini, nonché come importante anello del sistema di contabilità dei rifiuti.
L’operazione, che non eguali presso le altre amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni alle attività di gestione dei rifiuti, continua a riscuotere l’attenzione e l’apprezzamento del mondo imprenditoriale, delle pubbliche amministrazioni e di singoli cittadini.
Ulteriori compiti sono stati affidati all’Albo da decreti legislativi successivi al D.Lgs 22/97, quali il D.Lgs 209/03 di recepimento della direttiva 2000/53/CE sui veicoli a fine vita e il D.Lgs 151/05, di recepimento delle direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
Nel quadro della riforma delle norme in materia di gestione dei rifiuti, l’articolo 212 del decreto legislativo 152/06 ha istituito l'”Albo nazionale gestori ambientali”, che succede all’Albo nazionale gestori rifiuti.
L’attribuzione di nuove funzioni, che si aggiungono a quelle che già previste dal D.Lgs 22/97, fa assumere all’Albo una nuova fisionomia.
In particolare, il D.Lgs 152/06 prevede l’iscrizione all’Albo dei trasportatori dei rifiuti già esentati dal D.Lgs 22/97, l’iscrizione delle imprese che svolgono le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata, istituisce i registri delle autorizzazioni regionali e dei firmatari degli accordi di programma e interviene sulle procedure d’iscrizione vigenti.
Ulteriori modifiche sono state apportate dalla promulgazione del D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” (G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008) che ha riscritto l’articolo 212 del D.lgs 152/06, modificando in maniera significativa la procedura di iscrizione delle imprese che trasportano i propri rifiuti (comma 8), riattivato l’iscrizione in regime di comunicazione delle aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi Comuni, e restituito in capo alle Province la registrazione degli impianti che effettuano operazioni di recupero in regime di comunicazione di inizio attività.
L’articolo 212 del D.Lgs 152/06 prevede l’emanazione di decreti attuativi che dovranno regolamentare i nuovi compiti e consentire un razionale e proficuo utilizzo delle risorse.
Fino alla entrata in vigore di tali decreti, si applicano le disposizioni attuative del D.Lgs 22/97.
Talune disposizioni del nuovo decreto legislativo, però, sono di immediata applicazione.
Fonte: albonazionalegestoriambientali.it
 
 
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