Al centro della controversia, su cui i giudici comunitari si sono definitivamente pronunziati con una sentenza emanata ieri, è una società polacca che fornisce ad altri operatori economici soggetti a Iva e stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, un servizio complesso di stoccaggio merci, con ricevimento, stoccaggio, custodia, imballaggio e consegna dei beni.

La posizione della società e del Fisco nazionale
Secondo la società, il luogo di prestazione del servizio in questione sarebbe quello della sede del beneficiario che usufruisce della conservazione e custodia dei beni; di contro, secondo il Fisco polacco, tale luogo si identificherebbe nel territorio nazionale, considerando prevalente la prestazione relativa ad un bene immobile, ossia l’area di stoccaggio sulla quale insiste il magazzino per il deposito merci, per cui si applicherebbe l’Iva secondo le leggi polacche.

Le decisioni delle Corti polacche
Il Tribunale nazionale di primo grado, investito della questione, ha accolto le ragioni della contribuente, ritenendo che ai clienti non venisse offerto alcun diritto di utilizzazione di immobili, ma che l’elemento determinante di una prestazione di servizi come quella in esame fosse la gestione della merce, allo scopo di consentire ai clienti di commercializzarla efficacemente.
Il Fisco polacco, tuttavia, proponeva ricorso per cassazione, sottolineando l’evidenza del nesso tra il servizio principale e l’immobile-magazzino.
La Corte suprema nazionale, allora, sospendeva il giudizio ed inoltrava un quesito alla Corte di giustizia.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue
Questa la questione pregiudiziale: se i servizi complessi di stoccaggio merci, comprendenti il ricevimento delle merci in magazzino, la sistemazione delle medesime nelle aree di stoccaggio, la custodia, consegna, carico e scarico, il reimballaggio, rappresentino prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile soggette ad Iva nel locus rei sitae, ex articolo 47 direttiva Iva, ovvero se si tratti di servizi soggetti ad imposta nel luogo in cui il loro destinatario ha la sede dell’attività economica, una stabile organizzazione, domicilio e residenza abituale, ex articolo 44 della stessa direttiva.

Le motivazioni addotte dagli eurogiudici
La Corte, nell’ abbracciare un’ottica sostanzialistica, ricorda che, per giurisprudenza consolidata, una prestazione deve esser considerata “unica” quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica, indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.
Ciò accade anche – prosegue la Corte – quando una o più prestazioni costituiscono prestazioni principali e l’altra o le altre prestazioni accessorie, alle quali si applica lo stesso trattamento fiscale della prima.
In particolare, una prestazione va considerata accessoria ad una principale quando, per la clientela, non costituisce un fine bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale, offerto dal prestatore.
Dagli atti in causa – inferiscono gli eurogiudici – emerge che, ad eccezione del servizio di re imballaggio, lo stoccaggio delle merci costituisce la prestazione principale mentre le altre attività sono ad esso accessorie, nel senso sopra indicato.
Sempre dalla giurisprudenza pacifica della Corte di giustizia, si desume che solo le prestazioni di servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 47 direttiva Iva: tale nesso postula che l’immobile costituisca elemento centrale ed indispensabile della prestazione.
Difatti, l’art. 47 individua prestazioni finalizzate all’uso, sistemazione, gestione, sfruttamento o valutazione di un immobile, ossia qualora quest’ultimo ne costituisca il loro stesso oggetto.
Ne consegue che una prestazione di stoccaggio può rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 47 soltanto se viene riconosciuto al suo beneficiario il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile determinato, circostanza che spetta al giudice nazionale accertare.

Le conclusioni dei togati comunitari
L’articolo 47 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizio complesso di stoccaggio, consistente nel ricevere le merci in magazzino, sistemarle nelle apposite aree di stoccaggio, custodirle, imballarle, consegnarle, scaricarle e caricarle, rientra nell’ambito di applicazione di detto articolo unicamente se lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un’operazione unica e ai suoi beneficiari viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato.


 
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