I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici (talvolta citati anche semplicemente con l’acronimo RAEE, in lingua inglese: Waste of electric and electronic equipment (WEEE) o e-waste), sono rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta e dunque destinata all’abbandono.
I principali problemi derivanti da questo tipo di rifiuti sono la presenza di sostanze considerate tossiche per l’ambiente e la non biodegradabilità di tali apparecchi. La crescente diffusione di apparecchi elettronici determina un sempre maggiore rischio di abbandono nell’ambiente o in discariche e termovalorizzatori (inceneritore) con conseguenze di inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua con ripercussioni sulla salute umana. Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono composti, come il rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo, mercurio, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature oltre alla sostenibilità ambientale. Questo tipo di rifiuti sono comunemente definiti RAEE e sono regolamentati dalla Direttiva RAEE (o Direttiva WEEE, da “Waste of electric and electronic equipment”), recepita in Italia dal Decreto “RAEE”.
È strettamente legata con la Normativa comunitaria RoHS 2002/95/CE.

Definizione di RAEE

I RAEE sono rifiuti di AEE. Le AEE a loro volta sono apparecchiature che per un corretto funzionamento dipendono dall’energia elettrica, sia come utilizzatrici, sia come generatrici, progettate per funzionare a tensioni fino a 1000 V AC o 1500 V CC, e appartengono a una delle seguenti categorie:
  1. Grandi elettrodomestici;
  2. Piccoli elettrodomestici;
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
  4. Apparecchiature di consumo;
  5. Apparecchiature di illuminazione;
  6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
  7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
  8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infetti);
  9. Strumenti di monitoraggio e controllo;
  10. Distributori automatici.

Il trattamento dei RAEE

Il trattamento dei RAEE è svolto in centri adeguatamente attrezzati, autorizzati alla gestione dei rifiuti ed adeguati al “Decreto RAEE”, sfruttando le migliori tecniche disponibili. Le attività di trattamento prevedono varie fasi, indicativamente:
  • messa in sicurezza o bonifica, ovvero asportazione dei componenti pericolosi
  • smontaggio dei sotto-assiemi e separazione preliminare dei materiali
  • lavorazione meccanica per il recupero dei materiali.
L’attività di reimpiego delle apparecchiature dopo test di funzionamento è un’opzione prevista della normativa sui RAEE ma non esiste una normativa sulle apparecchiature reimmesse sul mercato.

Obiettivi di recupero

Sono stati stabiliti obiettivi di recupero e reimpiego o riciclaggio dei materiali dei rifiuti elettronici inviati al trattamento in funzione della categoria di appartenenza dei RAEE. Tali obiettivi saranno aggiornati dalla commissione Europea in funzione dello sviluppo dei sistemi e delle migliori tecniche di recupero. In Italia e in Europa inoltre si moltiplicano i casi in cui si torna a riparare invece che buttare le apparecchiature RAEE

Raccolta differenziata dei RAEE

Per garantire la protezione dell’ambiente e inviare i RAEE a centri di trattamento adeguati, è prevista la raccolta differenziata di tali apparecchiature. Attualmente i cittadini possono conferire i propri rifiuti alle isole ecologiche; dal 18 giugno 2010 è possibile riconsegnare gratuitamente il rifiuto direttamente al rivenditore, all’atto dell’acquisto di un’apparecchiatura della medesima tipologia, tale procedura è definita “uno contro uno”, ed è regolamentata dal D.M.65 dell’8 marzo 2010.
L'”obiettivo di raccolta” è di 4 kg per abitante all’anno entro il 31 dicembre 2010. Attualmente (febbraio 2011) la raccolta è intorno a 4,5 kg/abitante l’anno.

La responsabilità dei produttori

La “Direttiva RAEE” è basata sul principio secondo il quale chi inquina paga. Per ottemperare questo principio, il finanziamento e l’organizzazione della raccolta e del trattamento dei RAEE sono posti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a partire dalla data di entrata in vigore in Italia del “Decreto RAEE”, il 1º settembre 2007 (DM 185/2007 pubblicato in G.U. il 5/11/2007). Per sostenere questi nuovi costi, i produttori saranno liberi di far pagare un eco-contributo al momento dell’acquisto di un’apparecchiatura nuova (visible fee).
L’ecocontributo non dovrà superare i costi di trattamento.
I produttori ai sensi del D.Lgs. 151/2005 sono tutti coloro che fabbrichino o importino un prodotto elettrico o elettronico, oppure lo commercializzino con proprio marchio indipendentemente dalla provenienza geografica del bene, ovvero tutti coloro che per primi immettono il prodotto sul mercato e dunque ne sono responsabili.
I distributori (ovvero i soggetti che vendono i prodotti nuovi agli utenti finali) sono tenuti all’obbligo del ritiro dell’apparecchio da buttare al momento dell’acquisto di un nuovo apparecchio equivalente.

I sistemi dei produttori

Per rispondere alle richieste della normativa, i fabbricanti delle apparecchiature rientranti nel campo di applicazione del “Decreto RAEE” hanno costituito dei “sistemi collettivi”, tipicamente in forma di consorzi volontari, in funzione del tipo di apparecchiatura o del tipo di mercato servito: dai frigoriferi alle lampade, dalle apparecchiature informatiche ai piccoli elettrodomestici.
Tali sistemi collettivi possono disporre di impianti di trattamento di diretta proprietà, ove convogliare i RAEE di pertinenza dei propri associati, oppure operare come semplici “intermediari di rifiuti”, avvalendosi di impianti di terzi.
 

Gli operatori del recupero

Trattandosi di rifiuto, tutte le fasi di gestione dei RAEE sono svolte da operatori specificamente autorizzati allo svolgimento di tali operazioni: raccolta, trasporto e trattamento.
In Italia esistono aziende qualificate che si occupano della raccolta e del trasporto dei RAEE, la cosiddetta logistica inversa, e del trattamento.

Normativa di riferimento

  • Le Direttive Europee sui RAEE: 2012/19/UE 2002/96/CE 2003/108/CE;
  • Il Decreto RAEE: D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151;
  • Dl 173/2006, rinvia l’entrata in vigore del “Decreto RAEE” al 31 dicembre 2006;
  • Dl 300/2006, rinvia l’entrata in vigore del “Decreto RAEE” al 30 giugno 2007;
  • Dl 81/2007, rinvia l’entrata in vigore del “Decreto RAEE” al 31 dicembre 2007;
  • Dl 248/2007, rinvia l’entrata in vigore del “Decreto RAEE” al 31 dicembre 2008;
  • DM 185/2007, “Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
  • Dl 208/2008, rinvia l’entrata in vigore del regime del “new waste” (ogni produttore di apparecchi elettrici ed elettronici è tenuto a sostenere i costi della raccolta, del recupero e dello smaltimento sicuro di tutti gli apparecchi che ha immesso sul mercato italiano) al 1 gennaio 2010.

Normativa tecnica

  • CEI 308-1, “Scheda informativa per il fine-vita dei prodotti elettrici ed elettronici e guida alla compilazione”;
  • CEI 308-2, “Gestione del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da attività lavorative – Linee Guida”;
  • Procedura Eco&Tech, parte II, “Requisiti di qualità del servizio di gestione rifiuti tecnologici di apparati della ET/HT in ambito ICT”.
Fonte: Wikipedia.org
 
 
Verified by MonsterInsights