Il certificato di avvenuto smaltimento è la certificazione che attesta l’avvenuto
smaltimento dei rifiuti. La gestione dei rifiuti – come noto – si fonda sul principio di
cooperazione e responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. Il produttore del rifiuto
avrebbe una posizione di garanzia in relazione al corretto esito della gestione e quindi, in
buona sostanza, obblighi di vigilanza sullo svolgimento delle operazioni da parte dei
soggetti affidatari dei rifiuti. L’esistenza della responsabilità concorrente del produttore
estesa fino al punto di garantire la corretta conclusione del ciclo gestionale è stata oggetto
di dispute giurisprudenziali.
La sussistenza della posizione di garanzia in capo al produttore dei rifiuti in ordine alla
corretta gestione degli stessi appare chiaramente nell’economia del D.Lgs 152/06
nell’ipotesi di smaltimento dei rifiuti preceduta da stoccaggio intermedio. Recita l’art.

188, comma 4 : “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di


raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D

13, D 14, D 15 dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei
produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e’ esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al
formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto
smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a
D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da
attribuire all’intermediario dei rifiuti”.

La norma, oltre a sottolineare la responsabilità del produttore, chiarisce che gli obblighi
di controllo e vigilanza si perpetuano anche quando i rifiuti sostano in siti intermedi di
stoccaggio. In tali evenienze – tra l’altro sempre più usuali – l’affidamento del carico al
sito intermedio non garantisce i produttori circa la corretta gestione futura.
Gli obblighi di controllo gravanti in capo al garante detentore / produttore possono
essere validamente trasferiti ad altri soggetti, coinvolti nella gestione dei rifiuti. E nel
caso il titolare originario della posizione di garanzia, dal momento che ha correttamente
trasferito rifiuto e poteri di disposizione, ne resta liberato. A tal fine il produttore è
tenuto a controllare la sussistenza di una valida autorizzazione in capo al soggetto che
prende in carico i rifiuti, nonché l’effettiva consegna degli stessi a tale soggetto tramite il
formulario di identificazione. Per di più, il produttore ha l’obbligo di accertarsi non solo
del conferimento all’impianto intermedio, ma anche dello smaltimento definitivo
all’impianto finale. Pertanto, oltre alla quarta copia del formulario, il produttore
dovrebbe ricevere anche il certificato di avvenuto smaltimento.
Solo qualora siano rispettate tutte queste condizioni, il produttore – garante originario
può spogliarsi della detenzione dei rifiuti e trasferire ad altro detentore qualificato la
responsabilità.
Il problema che in questo momento assilla operatori e giuristi è che il Decreto Ministeriale
che dovrebbe definire le modalità di emissione del certificato di avvenuto smaltimento
ancora non è stato emanato. Inevitabilmente, si crea una situazione spiacevole: le
imprese di smaltimento sono riluttanti a rilasciare il certificato di avvenuto smaltimento,
trincerandosi dietro la carenza del Decreto attuativo.
Si determina, alla fine dei conti, una condizione di incertezza e disordine. In linea di
principio il produttore può giustamente pretendere il certificato di avvenuto smaltimento
per esonerarsi da responsabilità e tale documentazione risponde ad esigenze di chiarezza
e tracciabilità imposte dalla normativa dei rifiuti. Ma di contro i siti di smaltimento non
sono obbligati a rilasciare il certificato di avvenuto smaltimento in base alla normativa di
settore.
Il produttore è quindi costretto a rimedi preventivi. Una soluzione valida potrebbe essere
la previsione in sede contrattualistica dell’obbligo del gestore del sito intermedio o
direttamente il gestore dell’impianto di destino a rilasciare il certificato di avvenuto
smaltimento con l’indicazione della quantità del rifiuto smaltito, pena la revoca
dell’incarico. E ciò, senza dirlo, fintanto che non venga emanato il Decreto ministeriale
atteso. Si badi, l’osservanza di tale obbligo è vincolante nei rapporti tra le parti e non al di
fuori. Un organo di vigilanza, tanto per chiarire, non potrebbe pretendere il certificato in
sede di controllo ed impartire sanzioni a riguardo.
Nell’ipotesi in cui si tratti di spedizione transfrontaliera di rifiuti, il discorso si semplifica
notevolmente. La normativa comunitaria (Regol. 1013/2006 Ce) impone con chiarezza
l’obbligo del certificato di avvenuto smaltimento da inviarsi non oltre trenta giorni dal
completamento delle operazioni di smaltimento e comunque non oltre un anno dal
ricevimento dei rifiuti. Deve essere inviato alle autorità e al notificatore. Il produttore
potrebbe ben chiedere, quindi, il certificato di avvenuto smaltimento emesso
dall’impianto di smaltimento tedesco, anzi potrebbe pretenderlo pur in assenza di una
convenzione tra le parti e, a norma del diritto comunitario, l’impianto di destino è tenuto
a trasmetterlo.
Sembra opportuno in ogni caso rammentare che, sebbene la quarta copia del formulario
(o i documenti di accompagnamento previsti dalla normativa comunitaria) e il certificato
di avvenuto smaltimento rappresentino documenti assai significativi ai fini dell’esonero
da responsabilità, gli elementi del dolo e della colpa coprono una posizione rilevante
nella valutazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione. E, pertanto,
anche a fronte di documentazione regolare potrebbe esservi un riconoscimento di
responsabilità in capo al soggetto. Per di più l’omissione verifiche necessarie per dolo o
colpa impedisce che il garante originario si liberi da responsabilità , con la conseguenza
che potrebbe essere chiamato a rispondere per gli illeciti commessi da coloro che hanno
ricevuto i rifiuti.

Fonte: ambientelegale.it

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