rifiuti sono materiali di scarto o avanzo di svariate attività umane. Esempi tipici ne sono i rifiuti solidi urbani, le acque reflue (contenenti rifiuti corporei), il deflusso superficiale della pioggia in idrologia e in particolar modo nei sistemi di drenaggio urbano, i rifiuti radioattivi e altri.

Definizione normativa

Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente

Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e in particolare secondo la Convenzione di Basel del 1989, art.2(1), “I rifiuti sono sostanze o oggetti che sono smaltiti o che sono destinati a essere smaltiti o devono essere smaltiti in base alle disposizioni della legislazione nazionale”.

Unione europea

L’Unione europea, con la Direttiva n.2008/98/Ce del 19 novembre 2008 (Gazzetta ufficiale europea L312 del 22 novembre 2008) li definisce “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi“. Non sono considerati rifiuti i “sottoprodotti”, ossia i residui ottenuti da un ciclo produttivo che soddisfano i requisiti elencati nell’art. 184-bis del D.lgs. 152/2006:

  • la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  • è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  • la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  • l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

È previsto che, dopo una determinata lavorazione, un rifiuto possa cessare di essere tale se vengono rispettate le condizioni elencate nell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006:

  • la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
  • esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  • la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  • l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto, non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Italia

Pala motorizzata in azione in una discarica di tipo tradizionale

La definizione normativa in Italia è data dall’art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto Testo unico ambientale), modificata dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive“. (10G0235) (GU n. 288 del 10-12-2010 – Suppl. Ordinario n.269):

«Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi»

L’atto di “disfarsi” va inteso indipendentemente dal fatto che il bene possa potenzialmente essere oggetto di riutilizzo, diretto o previo intervento manipolativo. Secondo la Circolare del Ministero dell’Ambiente 28.06.1999 “disfarsi” equivale ad avviare un oggetto o sostanza ad operazioni di smaltimento o di recupero (rispettivamente allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006).

Classificazione

I rifiuti possono essere classificati in base all’origine in:

  • rifiuti urbani
  • rifiuti speciali

in base alle loro caratteristiche di pericolosità, in (D.lgs 152/06 art.184 c.1):

  • rifiuti pericolosi
  • rifiuti non pericolosi

in base al loro stato fisico:

  • solido pulverulento
  • solido non pulverulento
  • fangoso palabile
  • liquido.
  • rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  • rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli del primo punto, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
  • rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade;
  • rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  • rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  • rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Sali presenti

Gli MSW, contengono vari sali organici e composti alogenati inorganici che contribuiscono in modo differente alla produzione di diossine durante un processo di combustione e nello stesso tempo non sono responsabili di fenomeni di degrado delle strutture di contenimento delle discariche. Vari autori riportano un contenuto salino organico molto elevato negli MSW, formato essenzialmente da:

  • cloruro di zante o silvite (KCl)
  • cloruro di gianeto o halite (NaCl)
  • carbonato di calcio o calcite (CaCO3)
  • solfato di calcio idrato o gesso (CaSO4•nH2O)
  • fosfato di sodio (Na3PO4)
  • ossalato di magnesio (C2Cl2Mg2O4•10H2O)
  • solfato di calcio e sodio o glauberite (Na2Ca(SO4)2).

I sali lisciviabili del rifiuto solido urbano possono superare i 5 g/litro. Tali sali, pressoché tutti di tipo inorganico, contribuiscono alla formazione di vari composti aggressivi nel percolato.

Rifiuti speciali

Agobox; contenitore per rifiuti speciali sanitari, atto a contenere aghi usati

Sono rifiuti speciali (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 3):

  • Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  • Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis;
  • Rifiuti da lavorazioni industriali[3].;
  • Rifiuti da lavorazioni artigianali;
  • Rifiuti da attività commerciali;
  • Rifiuti da attività di servizio;
  • Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • Rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Rifiuti pericolosi

Attività di raccolta di rifiuti pericolosi

Sono rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 5):

  • quei rifiuti speciali e quei rifiuti urbani non domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nel CER. Tali rifiuti sono classificati come pericolosi fin dall’origine.
  • quelli la cui pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o dalle caratteristiche intrinseche di pericolosità indicate nei relativi allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classe di pericolo

Le classi di pericolo dei rifiuti sono le seguenti:

  • Esplosivo
  • Comburente
  • Facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
  • Irritante – nocivo
  • Tossico (incluso molto tossico)
  • Cancerogeno
  • Corrosivo
  • Infetto
  • Teratogeno
  • Mutageno
  • A contatto con l’acqua libera gas tossici o molto tossici
  • Sorgente di sostanze pericolose
  • Ecotossico

Il Catalogo europeo dei rifiuti (allegato D del Testo Unico), istituito conformemente alla normativa comunitaria e suscettibile di periodiche revisioni, assegna ad ogni tipologia di rifiuto un codice a 6 cifre (così detto codice CER) che ne consente una più facile identificazione.

Rifiuti tossici

Come per l’inquinamento, il problema dei rifiuti tossici cominciò a presentarsi significativamente durante la rivoluzione industriale. I rifiuti tossici sono quei materiali di scarto che possono causare dei danni o la morte a creature viventi, o che possono porre a rischio l’ambiente circostante. Generalmente si tratta di prodotti di provenienza industriale e commerciale, ma anche di uso domestico (prodotti delle pulizie, batterie, cosmetici, prodotti di giardinaggio), in agricoltura (fertilizzanti chimici, pesticidi), militare (armi nucleari e chimiche), servizi medici (prodotti farmaceutici), fonti radioattive, industria leggera (impianti di lavaggio a secco). Possono presentarsi in forma liquida, solida o liquame e contenere agenti chimici, metalli pesanti, radioisotopi e altre tossine. Si diffondono facilmente e possono contaminare laghi, fiumi, falde acquifere.

Diverse organizzazioni e gruppi ambientalisti, hanno posto all’attenzione dei media la gestione spesso inadeguata dei rifiuti tossici, rivelando le frequenti collusioni della mafia, nel sud come nel nord Italia.

Gestione

Per quanto riguarda il problema attuale della gestione (trattamento o recupero) dei rifiuti si rimanda alla voce specifica:

Italia

Il decreto legislativo 205/2010, art. 1, modifica l’articolo 177 del decreto legislativo 152/2006 come segue:

«L’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 177 (Campo di applicazione e finalità)

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare: a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.»

 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuto

 

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