Le pulizie condominiali comprendono diversi settori: la spazzatura dei pavimenti, il lavaggio dei pavimenti, la spazzatura dei cortili interni ed esterni, spazzatura cantine e il lavaggio vetri e davanzali.
Tutto questo fa parte delle pulizie condominiali. In casi particolari bisogna aggiungere il lavaggio completo degli ascensori o la lucidatura del pavimento.
Cosa succede molto spesso tra i condomini?
Nell’assemblea condominiale si può decidere l’affidamento del servizio di pulizia ad una ditta esterna, per la pulizia delle parti comuni, oppure per il fai da te, ossia per la pulizia a turni da parte del singolo condomino.
Purtroppo le turnazioni sono belle finchè durano!!, cioè finchè tutti i condomini le fanno regolarmente è tutto a posto, ma quando per un motivo qualunque uno decide di non farle scattano litigi e discussioni.
Ecco cosa dice il codice civile.
Per l’articolo 1117 del codice civile, le scale sono di proprietà dei condomini, compresi quelli con locali al piano terreno e anche con accesso esclusivo dalla strada, a meno che non risulti il contrario dagli atti di acquisto o dal regolamento condominiale di natura contrattuale.
Tutti, quindi, devono contribuire alla pulizia, manutenzione e ricostruzione delle scale, e le spese devono essere sostenute e ripartite tra tutti.
I criteri di ripartizione delle spese per la pulizia, da fare eseguire anche da un’impresa, sono spesso argomento oggetto di discussione e fonte di litigi tra vicini, specie se il regolamento condominiale non prevede nulla in proposito.
Dato che la pulizia è assimilabile a una vera e propria manutenzione, i criteri di spesa da applicare sono quelli previsti dall’art. 1124 c. c.: “Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascuno. La ripartizione delle spese per la pulizia delle scale secondo quanto previsto dall’art. 1124 cod. civ., poi, è conforme alla ratio di tale disposizione, la quale va individuata nel fatto che, a parità di uso, i proprietari dei piani alti logorano di più le scale rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui contribuiscono in misura maggiore alla spese di ricostruzione e manutenzione. Ugualmente, a parità di uso, i proprietari di piani più alti sporcano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui devono contribuire in misura maggiore alle spese di pulizia”.
Fonte: pistoneservizi.it
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