In base al codice civile (art. 1665 c.c. ) si definisce appalto quel “contratto col quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro cui si obbliga l’altra parte (committente)”.
In relazione al servizio di facchinaggio, dire appalto equivale ad indicare quell’attività dedita alla movimentazione di merci e prodotti, con eventuale aggiunta di attività preliminari e complementari ad essa.
Un’ impresa erogatrice di un servizio di facchinaggio deve rispettare alcuni requisiti obbligatori di regolarità e sicurezza.  Il motore propulsore di tale attività è il dipendende.
Collocando sotto “le luci dei riflettori” il lavoratore, occorre sottolineare alcune regole fondamentali (oltre che obbligatorie) relative alla salute ed alla sicurezza degli stessi; regole che l’appaltante deve rispettare. Queste possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
– analizzare e valutare quelle situazione che potrebbero sfociare in veri e propri rischi verso cui i lavoratori potrebbero incorrere durante tutte le fasi inerenti all’erogazione del servizio di facchinaggio;
– adottare tutte le misure sottolineate in materia di prevenzione necessarie volte alla tutela dei propri dipendenti;
– attivare servizi di informazione e formazione sui rischi in modo tale da prevenirli;
– effettuare una adeguata sorveglianza sanitaria;
– cooperare con il committente nell’avvio di misure di prevenzione e risoluzione dei rischi.

Fonte: impresapulizia.wordpress.com

 
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